Ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni spettanti, entro il 31 dicembre, con effetti dall’anno successivo, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita dichiarazione alla ditta mandante.
La dichiarazione non va replicata laddove la stessa sia già stata presentata entro il 31.12 degli anni dal 2013 al 2017.
Normativa – L’art. 25-bis del D.P.R. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo. “I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Ires dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'
articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di redditi”. Per espressa previsione del secondo comma, la base imponibile della ritenuta (23%) è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti (come definiti dal D.M. 16/83) o di terzi, la ritenuta è calcolata, invece, sul 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.
Si ricorda che la ritenuta è calcolata al lordo del contributo Enasarco a carico dell’agente.
Termini di presentazione della dichiarazione - L’art. 3 del DM. 16 aprile 1983 (D.M. attuativo della disciplina, in attesa del nuovo decreto legato al D.lgs. 175/2014) prevede che:
- la dichiarazione debba essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate;
- entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
- se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al venti per cento della base imponibile delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti.
Il D.lgs. 175/2014 ha apportato diverse modifiche alla normativa sopra citata, prevedendo che la dichiarazione tramite la quale si richiede la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta può essere trasmessa anche tramite posta elettronica e non solo tramite raccomandata A/R;
ha validità fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Lo stesso decreto dispone l’applicazione della sanzione ex art. 11, D.lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000), in caso di omessa comunicazione delle variazioni delle condizioni richieste ai fini dell’agevolazione; sanzione che troverà applicazione anche in caso di dichiarazioni non veritiere.
In base quanto, considerate le disposizioni di cui al D.lgs. 175/2014, la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta non va replicata laddove presentata entro il 31-12 degli anni dal 2013 al 2017.
Il contenuto della dichiarazione – La dichiarazione da inviare alla ditta mandante può essere predisposta in carta semplice, datata e sottoscritta, indicando i dati identificativi del percipiente stesso (l’agente o il rappresentante) nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
Lavori dipendente o di terzi – A tal proposito, come specificato nel D.M. Ex min. Finanze n°16/83, l'attività dei percipienti le provvigioni si considera esercitata con l'ausilio in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi. Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al trenta per cento dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.
Soggetti non interessati all’adempimento - Non sono interessati dall’adempimento in commento i contribuenti operanti nel regime forfettario o dei c.d. minimi i cui compensi non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto come da apposita dicitura riportata in fattura; altresì sono esclusi dall’adempimento , ai sensi del comma 5 dell’art.25 bis del DPR 600/73, in quanto per le provvigioni percepite non trova applicazione la ritenuta d’acconto, le agenzie di viaggio e turismo; i rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone; i soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; gli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; i mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, ecc.