18 maggio 2018

Agevolazioni “impatriati” anche per i lavoratori autonomi

Autore: Pietro Mosella
La categoria dei lavoratori cosiddetti “impatriati” è stata definita dalla Legge n. 238/2010, emanata per introdurre una serie di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

La suddetta legge, con l’articolo 1 «intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tal fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2».

Il regime agevolato riservato ai lavoratori “impatriati” è stato introdotto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, il quale dispone che «il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare» al ricorrere di determinate condizioni che sono elencate nello stesso articolo.

L’agevolazione - In virtù delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, il regime fiscale per i lavoratori “impatriati” è stato esteso anche ai lavoratori autonomi, i cui redditi, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 50 per cento.

Nel dettaglio, tale agevolazione interessa i lavoratori laureati e quindi il loro reddito di lavoro dipendente e quello di lavoro autonomo, prodotto in Italia da cittadini UE.

A partire dal 1° gennaio 2017, la predetta agevolazione è stata estesa anche ai cittadini di Stati extracomunitari con i quali risulta in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Destinatari del beneficio fiscale in esame sono, pertanto, i cittadini sopra indicati che:
  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • oppure abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi, tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

Tra le condizioni elencate nell’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, vi è anche quella che riguarda i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento e s’impegnano a permanere in Italia per almeno due anni.

Il biennio di permanenza in Italia, decorre dal periodo d’imposta in cui il lavoratore in questione diventa fiscalmente residente.

Secondo quanto previsto dal suddetto articolo 16 e dal decreto attuativo, i soggetti individuati dal comma 2, per accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, devono, pertanto, possedere i seguenti requisiti:
  • a) essere in possesso di un titolo di laurea;
  • b) aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • c) essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
  • d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Al regime fiscale agevolato, i lavoratori autonomi possono accedere:
  • in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione al Modello Redditi PF 2018, nel Quadro RE - Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni -. A tal proposito, una novità, riguarda l’introduzione al rigo RE21 della nuova colonna 2 riservata all’indicazione del reddito conseguito all’estero nella sezione “Rientro lavoratrici/lavoratori”;
  • in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente (articolo 25, D.P.R. n. 600/1973).

Misura dell’agevolazione – In merito alla misura dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha osservato che, l’articolo 1, comma 150, lettera a), n. 2, della Legge di Bilancio 2017, ha modificato la percentuale del reddito soggetto a tassazione prevista dall’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 147/2015, stabilendo che, il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ammesso al beneficio fiscale, «concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare».

Il successivo comma 151, dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2017, ha precisato che «le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2, […], si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017».

Pertanto, il beneficio dell’esenzione ammonta al 30% per l’anno d’imposta 2016 e al 50% per l’anno d’imposta 2017.
Preme ricordare che l’anno d’imposta 2016 vale solo per i lavoratori subordinati, mentre l’anno d’imposta 2017 vale anche per i lavoratori autonomi.

Si precisa che l’agevolazione è applicabile per massimo cinque anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
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