30 agosto 2019

Agevolazioni per riapertura ed ampliamento di esercizi commerciali esistenti

Autore: Pietro Mosella
Un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, che decorrerà dal 1° gennaio 2020. È quanto prevede l’articolo 30-ter del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019. Tale articolo, recante “Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, inserito nel corso dell'esame alla Camera, disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei seguenti settori:
  • artigianato e turismo;
  • fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
  • commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita;
  • somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

La norma
Il citato articolo 30-ter è stato introdotto al fine di poter contribuire al sostegno e mantenimento di piccole attività in centri abitati più piccoli. La norma, infatti, disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori precedentemente elencati, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. È, altresì, specificato che le disposizioni dell’articolo in commento non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

Attività escluse dall’agevolazione
Sono escluse dalle agevolazioni in commento l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono, al loro interno, apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni:
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

L’agevolazione
Le misure agevolative consistono nell’erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.
La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 9.

Nell’ambito del bilancio comunale è prevista l’istituzione di un apposito Fondo, da destinare alla concessione dei contributi di cui all’articolo in commento. Al finanziamento del Fondo comunale si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato–Città e autonomie locali. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo.

Criteri
I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni in commento sono quelli in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori elencati in precedenza, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
Si precisa, però, che per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Procedure per il riconoscimento dei benefici concessi
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è sito l’esercizio, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività. I contributi sono concessi nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere, in ogni caso, inferiore a sei mesi.
Tali contributi, comunque, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto in commento o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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