6 novembre 2018

Aliquota CUAF ridotta: applicabilità retroattiva anche agli intermediari di servizi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con una nota giurisprudenziale del 31 ottobre 2018, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro commenta la sentenza n.22665/2018 della Corte di Cassazione riguardante l'ambito di applicazione della cosiddetta contribuzione ridotta per gli assegni al nucleo famigliare (ex CUAF)
La questione per cui la Suprema Corte ha fornito una innovativa interpretazione riguarda la determinazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla Cassa unica assegni famigliari, per cui sono previste diverse aliquote contributive per distinte tipologie di datori di lavoro.

Il caso di specie - Il caso attiene all’individuazione della corretta categoria di appartenenza dei datori di lavoro per la corretta aliquota da applicare per la contribuzione relativa agli assegni familiari. Si tratta di un datore di lavoro che chiedeva la condanna dell’Inps alla restituzione delle somme indebitamente versate maggiorate dagli interessi. I giudici della Corte d’Appello di Venezia avevano rigettato la domanda proposta dalla società nei confronti dell’INPS avente ad oggetto l’accertamento del suo diritto ad applicare l’aliquota contributiva per gli assegni al nucleo familiare (ex CUAF). La diatriba riguarda proprio l’interpretazione da dare al termine “commercianti”, al fine di determinare l’ambito di riferimento dell’aliquota.

Dal 2006 l'aliquota prevista per la categoria di artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia è pari zero, mentre è rimasta fissata allo 0,68% per la generalità dei datori di lavoro. L’INPS ha in precedenza impropriamente affermato che le attività del terziario non strettamente commerciali dovessero considerarsi escluse dall’ambito di applicazione della normativa sull’aliquota ridotta in esame, in quanto esso fa riferimento, letteralmente, ai soli "commercianti", da intendere in senso stretto, come intermediari di beni.

Il parere della Suprema Corte - La Suprema Corte, dopo alcuni precedenti di merito contrari, ha affermato l'innovativo principio che la disposizione in questione va intesa come riferentesi anche agli intermediari di servizi e, più in generale, a tutti i soggetti del settore terziario, tra cui, a titolo esemplificativo, autoscuole, agenzie di pratiche automobilistiche, attività immobiliari, autostazioni, intermediari finanziari, sale scommesse, laboratori di analisi cliniche, agenzie di investigazione, studi fotografici, call center.

N.B. I versamenti effettuati finora risultano non dovuti e possono essere chiesti in restituzione nei limiti della prescrizione decennale.
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