L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse verdure sono radicate.
Preliminarmente, previo ottenimento del parere da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest’ultima ritiene di inquadrare i prodotti oggetto di interpello all’interno del Capitolo 7 della Nomenclatura Combinata tra le piante commestibili e, con maggior precisione, all’interno della sottovoce NC 0709 9990 e NC 0708 9000, in considerazione del fatto che “le verdure in questione rispettano i requisito della interezza e, per quanto attiene alle modalità di conservazione, le stesse sono presentate allo stato refrigerato”, oltre al fatto che “la circostanza che la zolla sia edibile e abbia un perso superiore alla pianta non rileva ai fini della classificazione”.
Chiarita la natura doganale dei beni oggetto di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i prodotti di cui sopra possano essere inquadrata all’interno del n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, con l’applicazione dell’aliquota del 4% per i beni che sono compresi all’interno delle voci doganali 07.01, 07.03 e 07.04 della Tariffa in vigore nel 1987, che in base alle voci attualmente in vigore corrispondono ai numeri da 07.01 a 07.08 e parte della 07.11 e 07.12, categoria che comprende “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati”.
In considerazione di tutto quanto sopra ed in ossequio alla classificazione doganale rilasciata, l’Agenzia ritiene possa applicarsi l’aliquota IVA del 4% alla cessione di beni a base di “Crescione, Tatsoi, Pack-Choi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso”
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