Con richiesta di consulenza giuridica è stato esposto, in data 21 maggio 2019 con la
risoluzione n. 51/E, una motivazione per quanto concerne l’interrogativo sull’aliquota IVA confezioni miste di piante aromatiche.
Quesiti posti dall’istante
L’istante chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di:
- erbe aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti contenenti un misto di aromi assoggettate a differenti aliquote IVA, indipendentemente dalla prevalenza o meno di un prodotto rispetto a un altro;
- vassoi composti da più vasetti (i cui elementi non sono vendibili separatamente) di piante aromatiche destinate alla piantagione e all’ornamento.
Precisazioni generali dell’Agenzia delle Entrate
È stato precisato inoltre dalla presente Risoluzione quanto segue:
“le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Si pone, al riguardo, una riflessione da parte dell’istante, il quale ritiene che la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche assoggettate ad aliquote differenti comporti l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota più elevata (risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999) e non, come affermato nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, all’aliquota ordinaria, qualora nella confezione non vi sia anche la presenza di piante aromatiche la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria.
Pertanto l’istante ritiene che, nel caso di misti di aromi, la corretta aliquota IVA da applicare sia pari al 10 per cento; di conseguenza, ritiene che la cessione dei suddetti vassoi misti, composti da piante vive in vaso, destinati alla piantagione e all’ornamento, siano assoggettati all’aliquota del 10 per cento, in quanto tali beni sono compresi nel numero 20), Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (in tal senso risoluzione del Ministero delle Finanze n. 21/E del 28 febbraio 2000). Se, invece, la cessione non sia destinata alla piantagione e all’ornamento bensì a uso alimentare, l’istante sostiene che trovi applicazione l’individuazione secondo cui l’intera confezione sconterà l’aliquota IVA più elevata.
Il parere del Fisco in merito al primo quesito
In primo luogo, l’amministrazione finanziaria esordisce affermando che le cessioni di erbe aromatiche e/o di piante aromatiche possono essere soggette ad aliquote IVA differenti.
Alla luce di quanto esposto, con particolare riferimento al primo quesito prospettato, la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti - per le quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il “carattere essenziale” nel senso precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - conformemente a quanto affermato nella risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota IVA più elevata e, come affermato nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, “all’aliquota ordinaria” qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria
Il parere del Fisco in merito al secondo quesito
Con riferimento al secondo quesito, si ritiene, pertanto, che la cessione di vassoi (unica confezione) composti da piante vive in vaso, riconducibili nel predetto numero 20), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 siano da assoggettare all’aliquota del 10 per cento. Resta fermo che la presenza nella stessa confezione di piante vive in vaso assoggettate ad aliquote differenti, conformemente a quanto sopra affermato, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota IVA più elevata.