Entro mercoledì 28 febbraio 2018 occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Con il provvedimento del 30383, del 6 febbraio 2018, vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017, relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di acquisire le informazioni previste dai provvedimenti n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, relative alla cessione del credito di cui agli articoli 14, comma 2-sexies, e 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Soggetti obbligati alla trasmissione e modalità - Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni con modalità telematiche entro il prossimo 28 febbraio 2018.
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano:
- la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento;
- le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).
Va ricordato che gli invii telematici possono essere:
- ordinari, per compilare comunicazioni nuove o integrative rispetto ad una comunicazione inviata precedentemente;
- sostitutivi, per modificare dati di una comunicazione inviata precedentemente per lo stesso anno di riferimento e accolta con esito positivo (è necessario riportare il protocollo telematico della comunicazione che si vuole sostituire);
- di annullamento, per annullare una comunicazione già inviata per lo stesso anno di riferimento e accolta con esito positivo (è necessario riportare il protocollo telematico della comunicazione che si vuole annullare).
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine del 28 febbraio 2018, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro il suddetto termine o, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari: il condominio privo di codice fiscale - In caso di condominio minimo privo del codice fiscale il campo “Progressivo condominio minimo” è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale).
Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi “
Progressivo” il valore
“1” e
“2”.
Il campo “Progressivo” va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.
Mancato pagamento delle quote - In caso di mancato pagamento (totale o parziale) delle quote condominiali, l’amministratore è tenuto a indicare solo l’importo dell’effettivo. In particolare la circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al paragrafo 4.8, dell’amministrazione finanziaria, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell'amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
I singoli condòmini possono detrare le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.
Ai fini della compilazione della comunicazione, l’Amministratore deve indicare, nel campo 25 l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta.
L’Agenzia delle Entrate con una “faq” pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it fa presente che l’informazione relativa al pagamento della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del campo 26 “flag pagamento”. A tale riguardo, per agevolare l’adempimento da parte degli amministratori di condominio è stato previsto nel tracciato che l’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condòmino debba essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
In via generale, le quota attribuite pagate interamente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento sono inserite nella dichiarazione precompilata mentre le quote pagate parziale o non corrisposte entro tale data sono esposte solo nel foglio informativo. Resta fermo che, in quest’ultimo caso, il contribuente che paga la sua quota prima della presentazione della dichiarazione potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo l’onere sostenuto.