Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'IVA di cui all
'art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad
interpello n. 591/2021.
L’articolo 10, primo comma, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione dall’IVA, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arte sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Per l’applicazione del citato regime di esenzione, è necessario che sussistano, congiuntamente, in conformità all’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della d
irettiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, due requisiti:
- oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione;
- soggettivo: le prestazioni devono essere rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato.
In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’esenzione, la Corte di Giustizia Europea, con le sentenze del 20 novembre 2003, cause
C-307/01 e
C/212/01, ha precisato che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico. Alla luce di ciò, per quanto concerne le prestazioni consistenti nel rilascio di certificati medici, si deve considerare il contesto in cui tali prestazioni sono effettuate per stabilire il loro scopo principale.
In merito ai principi sopra menzionati, la
circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, ha incluso nelle finalità terapeutiche, anche i trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
In base a quanto disposto dalla giurisprudenza comunitaria e dal legislatore italiano, si può ritenere che le prestazioni mediche dirette al rilascio di certificazioni siano esenti se i certificati soddisfano lo scopo principale di tutelare la salute dei cittadini, anche in via preventiva, sia come singoli che come collettività.
Nel caso in esame, la certificazione verde Covid-19, introdotta dall’
art. 9 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rientra nel quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus, intraprese per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Laddove tali certificazioni sono rilasciate dai medici di medicina generale, al fine di attestare l’avvenuta guarigione da Covid-19, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, è riscontrabile la prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell’interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA.