24 ottobre 2018

Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera

Autore: Pietro Mosella
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con la Risposta n. 41 del 23 ottobre 2018, relativamente all’istanza d’interpello riguardante l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera.

Il quesito – Nel caso in questione, l’istante, istituto di credito residente in Svizzera, non avente una stabile organizzazione in Italia, tra le attività svolte, annovera l’erogazione di finanziamenti in favore di soggetti residenti in Italia e, precisamente:
  • soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che operano come sostituti d’imposta (“imprenditori”);
  • persone fisiche.

In merito ai finanziamenti erogati agli “imprenditori”, gli interessi corrisposti alla Banca nei periodi d’imposta dal 2011 al 2017, sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, mentre, nessuna ritenuta è stata applicata agli interessi sui finanziamenti erogati alle persone fisiche.
L’istante, però, aveva inizialmente ritenuto, in maniera errata, che, tali redditi, non dovessero essere soggetti a tassazione in Italia e, quindi, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta dal 2011 al 2015.

In seguito, avendo preso atto dell’errore, l’istituto di credito ha spontaneamente provveduto, nel corso del 2017, alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta dal 2011 al 2015, oltre a quella relativa al periodo d’imposta 2016 ed al versamento delle imposte e, ove dovuti, degli interessi e delle sanzioni.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’istante, in relazione al periodo d’imposta 2017, ha chiesto all’Agenzia chiarimenti in merito al comportamento corretto da tenere con riferimento agli interessi percepiti dalle persone fisiche. Nello specifico, l’istante ha chiesto conferma su due aspetti:
  • che l’aliquota del 12,50 %, prevista dall’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, possa trovare applicazione anche con riferimento agli interessi corrisposti dalle persone fisiche;
  • che l’aliquota convenzionale possa essere direttamente applicata dalla Banca in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES.

La soluzione prospettata dal contribuente – Secondo l’istante, gli interessi percepiti dalle persone fisiche, sono da assoggettare all’aliquota convenzionale del 12,50 % e, la stessa, può essere applicata in sede di presentazione della dichiarazione dei propri redditi.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Innanzitutto il Fisco ricorda che, l’articolo 151, comma 1, del TUIR, stabilisce che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti «è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato».
Il successivo comma 2 precisa che, ai fini dell’individuazione dei redditi che s’intendono prodotti nel territorio dello Stato, occorre far riferimento all’articolo 23 del medesimo TUIR.
Quest’ultima norma, recante “Applicazione dell'imposta ai non residenti”, al comma 1, lettera b), dispone che, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
Applicando le norme interne, ne consegue, quindi, l’assoggettamento ad imposizione in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato alla Banca.

L’Agenzia precisa che, in generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia – specifica il Fisco - laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente svolgente attività commerciale, è tenuto ad assoggettare ad imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.
In considerazione dell’armonizzazione che la disciplina interna deve avere con le disposizioni di eventuali accordi internazionali conclusi dall’Italia, il nostro Paese, a tal proposito, ha concluso con la Confederazione Svizzera, una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con Legge 23 dicembre 1978, n. 943.

L’Agenzia ricorda, quindi, che l’articolo 11, primo paragrafo, della suddetta Convenzione, stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore.
Il successivo secondo paragrafo prevede che, tali interessi, siano imponibili anche nello Stato della fonte «ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata, non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi».
In virtù di quanto previsto nella Convenzione, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che l’istante possa godere del trattamento convenzionale più favorevole, anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Nella fattispecie, in relazione agli interessi percepiti nel periodo d’imposta 2017 a fronte dei finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, l’istante può applicare l’aliquota convenzionale direttamente nel Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2, l’aliquota del 12,50 per cento.
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