In tema imposta comunale sugli immobili, l’atto di accertamento è nullo se la determinazione dei valori zonali delle aree fabbricabili è opera dell'Agente della riscossione, su delega dell’Ente locale.
Il potere di determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non è delegabile all’Agente della riscossione, neppure se sia stata congiuntamente affidata l'attività di accertamento.
A fornire questa importante indicazione è l’
ordinanza n. 11069/2019 della Corte di Cassazione (Sez. VI-T).
Il caso
La pronuncia si riferisce all’impugnazione di cinque avvisi di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili emessi dalla società concessionaria di un Comune laziale.
La contribuente ha eccepito
carenza del potere del Concessionario della riscossione di determinare il valore venale medio zonale delle aree edificabili.
Tale tesi, nei primi due gradi di giudizio, non ha trovato il conforto dei giudici provinciali e regionali, mentre in Cassazione l’impugnazione ha avuto successo. Vediamo perché.
Principi di diritto
La ricorrente ha obiettato che la disposizione dell'art. 59, comma i), lett. g), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata -,
non abilita l'Ente impositore a delegare al Concessionario della riscossione il potere di determinare i valori zonali delle aree fabbricabili e che neppure le previsioni, contenute nel precedente art. 52 del medesimo Decreto, in ordine alla potestà regolamentare del Comune e alla delega delle attività di accertamento e riscossione, consentono di attribuire al concessionario il potere in parola.
Gli Ermellini hanno
condiviso l’osservazione difensiva.
I Massimi giudici, preso atto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione in discussione, hanno enunciato i seguenti
principi di diritto:
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«In tema di imposta comunale sugli immobili l'attribuzione, prevista dall'art. 59, comma i, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, non è delegabile all'agente della riscossione, neppure se gli sia stata congiuntamente affidata l'attività di accertamento»;
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«La determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, operata dal concessionario dell'accertamento in luogo dell'Ente impositore, cui spetta, è affetta da nullità che si propaga agli atti impositivi successivi e dipendenti».
Nel caso di specie, la rilevata carenza di potere del Concessionario comporta la nullità degli avvisi di accertamento impugnati in relazione alla determinazione del valore imponibile dell'immobile oggetto di controversia (e alla conseguente liquidazione del tributo) siccome operata sulla base della illegittima determinazione del valore zonale delle aree fabbricabili.
Ne è derivato il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio.