23 agosto 2019

Art bonus: necessaria l’appartenenza pubblica degli istituti

Autore: Serena Pastore
Dalle Risposte n° 258 e n° 262 del 2019 emerge che per poter usufruire dell’agevolazione sulle erogazioni liberali (Art-bonus) per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale…” è necessaria l’appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura.

Interpello n° 258
L’istante è una Fondazione costituita per volontà del Comune, unico socio fondatore e nella stessa sono confluiti il patrimonio, le competenze e le attività precedentemente gestite dall’Istituzione Alfa, anch’essa costituita dal Comune e precedentemente gestita in forma “diretta” da parte dell’ente locale.

La Fondazione persegue un interesse generale e senza scopo di lucro, favorendo la diffusione della cultura cinematografica, nonché la promozione della cultura cinematografica sul territorio, anche attraverso attività di carattere educativo e formativo.

L’istante chiede di conoscere se possa essere ricompresa tra gli “istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” al fine di consentire ai privati, che effettuino donazioni a sostegno del Museo, di fruire del beneficio fiscale cosiddetto Art-bonus di cui al Decreto-Legge n. 31 maggio 2014, n. 83.

Parere dell’Agenzia
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, prevede un credito d’imposta (art-bonus) per le erogazioni liberali effettuate per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni…”. Tale credito è altresì riconosciuto nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti affidatari o concessionari dei beni oggetto di tali interventi.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha evidenziato che sono considerati “istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, ove per «archivio» si intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.

Con riferimento alla natura giuridica del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, l’Agenzia ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante, tenuto conto che, come sottolineato nel parere del suddetto Ministero, la stessa “è stata costituita per iniziativa del Comune, attuale socio fondatore unico…la Fondazione è stata costituita con lo scopo dichiarato, nello statuto, di conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio ereditato dall’Istituzione Alfa e ad essa il Comune ha conferito le proprie collezioni archivistiche di materiale audiovisivo”.

Ne consegue che risulteranno ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus le erogazioni liberali in favore della predetta Fondazione destinate al sostegno delle sue attività relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.

Interpello n° 262
La Fondazione Museo è ospitata nella “Villa gamma”, bene culturale pubblico di proprietà del Comune, a seguito di una convenzione stipulata con lo stesso per 35 anni ed è stato previsto l’accollo da parte di quest’ultima delle spese per il restauro del bene in questione.

La Fondazione istante chiede di chiarire se le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare dell’agevolazione Art bonus di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 in quanto:
  • specificatamente destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di “Villa gamma”;
  • dirette al sostegno delle attività istituzionali dalla stessa svolte quale fondazione assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”.

Parere dell’Agenzia
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha evidenziato che il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 ha espressamente previsto che tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, sono “inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi”.

Tale circostanza porta a ritenere che possano beneficiare dell’agevolazione Art bonus le erogazioni liberali destinate agli interventi di manutenzione, protezione e restauro di “Villa gamma” dal momento che la stessa è un bene culturale pubblico concesso in uso dall’ente proprietario comune alla Fondazione quale sede del Museo.

Il Ministero ha altresì evidenziato che, fermo restando che la Fondazione non rientra tra le Fondazioni lirico-sinfoniche ed i teatri di tradizione “non si rilevano elementi tali da soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica, in particolare, con riferimento alla costituzione della Fondazione, alla composizione e alla governance, nonché alla collezione museale ed al patrimonio archivistico, che non risultano di proprietà pubblica”.

Pertanto l’Agenzia, in linea con il parere reso dal Ministero, ritiene che siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le sole erogazioni liberali destinate alla Fondazione Museo finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile “Villa gamma” mentre non possono fruire del medesimo beneficio anche le erogazioni destinate al sostegno della stessa Fondazione.
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