23 novembre 2018

Assegni leva civica volontaria. Nessuna esenzione fiscale

Concorrono alla formazione del limite per considerare il familiare a carico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Gli assegni percepiti in forza di un contratto di Leva civica volontaria regionale sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rilevando ai fini del limite di reddito di 2.840,51, limite massimo da considerare per essere ritenuto quale familiare fiscalmente a carico, è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 82/ pubblicata il 22 novembre 2018.

A tale tipo di assegni dunque non è riconosciuta l’esenzione fiscale prevista invece per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale (art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 40 del 2017).

Il caso- L’istante ha chiesto di sapere se, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 concernente l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale, anche gli assegni percepiti per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale siano esenti da imposizioni tributarie, al pari degli assegni del servizio civile universale.

Decreto legislativo che fa appunto salva la possibilità per le regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.

Il parere dell’Agenzia delle entrate- A parere dell’Agenzia delle entrate, tale netta distinzione (...non assimilabili al servizio civile…) induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al nuovo servizio civile universale anche a quello della regione tenuto conto, peraltro, che, in linea generale, le norme che stabiliscono agevolazioni, in particolar modo se di natura fiscale, non possono essere applicate, in via analogica, a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate nella disposizione stessa.

A supporto di quanto appena detto, il parere (prot. n. 102361 del 21/05/2018) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Servizio Affari giuridici e Contenzioso, con riguardo al regime giuridico del servizio civile universale ha precisato, tra l’altro, quanto segue: “l’istituto del servizio civile universale ha natura giuridica e presupposti costituzionali del tutto peculiari che non consentono in alcun modo l’assimilazione ai servizi civili regionali”.

In base alle precisazioni/differenziazioni qui elencate, l’Agenzia delle entrate ritiene che gli importi percepiti dalla figlia del soggetto istante, e derivanti dal contratto di Leva civica volontaria regionale, sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (cfr. circolare n. 24 del 10 giugno 2004), come, tra l’altro, risulta dalla stessa Certificazione Unica 2018 allegata all’istanza di interpello.

Tali importi in quanto redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente (determinazione reddito complessivo- art. 8, comma 1, del TUIR), rilevando ai fini del limite di reddito (2840,51 euro) previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR per essere considerato familiare fiscalmente a carico.

A tal proposito, in conclusione è da ricordare che La Legge di bilancio 2018 ha innalzato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni e a partire dal 1° gennaio 2019.
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