28 febbraio 2018

Assenza per maltempo: il lavoratore deve fornire le prove

Autore: DEBHORAH DI ROSA
Sono tante le situazioni di difficoltà che stanno mettendo a dura prova la viabilità di strade e autostrade nel nostro Paese in questi giorni di maltempo. Il nostro ordinamento prevede espressamente che il lavoratore, impossibilitato oggettivamente a raggiungere il posto di lavoro a causa di eventi meteorologici estremi, debba provare il sussistere di tale situazione al proprio datore di lavoro.

Si tratta in buona sostanza della fattispecie definita “impossibilità sopravvenuta” che, laddove provata, esime il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione ed esonera il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione - In caso di impossibilità sopravvenuta, per cause non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore, è necessario che l'azienda sia tempestivamente informata, anche riguardo le relative motivazioni.
Nel caso in cui il CCNL applicato non preveda nulla al riguardo, infatti, il Codice Civile pone a capo del lavoratore l’onere della prova e la necessità che l’impedimento sia effettivo.
In assenza di anche solo una di queste condizioni, il datore di lavoro può attivare un procedimento disciplinare ai danni del lavoratore inadempiente.

Parimenti può, in concreto, verificarsi un inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.

Le previsioni contrattuali - Come sottolineato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un parere del 2012, molti contratti collettivi prevedono un monte ore di congedi o permessi straordinari, fruibili proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali. LA fruizione di tale monte ore è comunque subordinata alla condizione che il lavoratore informi tempestivamente l’azienda riguardo la sua impossibilità di andare al lavoro e ne fornisca la relativa ed adeguata motivazione.

Il parere del Ministero del Lavoro - Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul tema rispondendo ad un’istanza di interpello nel mese di giugno 2012, distinguendo opportunamente tra settore pubblico e settore privato.

Con riferimento al settore pubblico, la mancata effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate caratterizzate da eventi meteorologici oggettivamente straordinari può essere ricondotta alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore, come accade, ad esempio, in ipotesi di emissione di una ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione mantenendo l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate.

Nel settore privato, invece, il provvedimento emesso dalle autorità di pubblica sicurezza concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento di carattere assoluto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza. In questo caso l’impossibilità sopravvenuta libera entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, sottolinea il Ministero, le eventuali disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.
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