Con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019, l'Inail fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla Manovra 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
In particolare l’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Le nuove disposizioni hanno ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.
Le novità riguardano:
- l'abbassamento dal 27% al 16% del grado minimo indennizzabile;
- l'introduzione della prestazione una tantum per l'inabilità compresa tra il 6% e il 15%;
- il riconoscimento ai titolari di rendita dell'assegno per assistenza personale continuativa;
- l'estensione a 67 anni del requisito anagrafico.
Le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Inail.
Per l’anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in euro 12,91. Il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa.
Pertanto, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione.
Rimangono invariate, in attesa dell’adozione del citato decreto interministeriale, le modalità previste, in relazione al possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere l’esonero dal pagamento del premio assicurativo.