7 gennaio 2019

Assistenza e previdenza: attesa la proroga per la fruizione dell'Ape Sociale

Autore: Ketti Fisichella
Il 5 dicembre 2018, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS ha presentato il Rendiconto sociale INPS 2017.
Il Presidente CIV Guglielmo Loy, nel corso dell'incontro, ha parlato di assistenza e previdenza (con particolare riferimento a temi quali l’anticipazione pensionistica, l’APE Sociale, il Reddito di Inclusione, il Bonus Bebè e il Bonus asilo nido).

IL sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro Durigon ha ribadito la proroga per un anno dell’ape sociale. Ha confermato, altresì, la proroga dell’opzione donna (i requisiti saranno però alzati di un anno rispetto alla Legge 243/2004, quindi occorreranno al 31/12/2018, 58 anni e 7 mesi se dipendenti e 59 anni e 7 mesi se autonome).

Il Maxi-Decreto collegato alla Manovra e contenente tutte le misure previste in materia previdenziale, è atteso per la sua approvazione tra il 10 e il 12 gennaio prossimi.
Ma vediamo cosa prevede l'anticipo pensionistico (APE sociale), in vigore ai sensi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi dal 179 al 186.

E' una misura introdotta dal Governo Gentiloni al fine di agevolare l'uscita anticipata dal lavoro per alcune tipologie di lavoratori e che prevede un’indennità a carico dello Stato, erogata dall’INPS, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, che abbaino maturato almeno 30 anni di accredito contributivo e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

L'Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1996, che si rientrino in particolari categorie e posseggano determinati requisiti, quali: disoccupati che hanno finito integralmente di percepire da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante; soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative descritte nell’allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88.

Per quanto attiene le attività lavorative di cui al sopra detto allegato A del Decreto, si devono intendere quelle svolte in via continuativa (quando le stesse non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione).

Comportano l’interruzione della continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose e i periodi di inoccupazione.

L’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del Decreto).

Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale.
L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2017).

Sempre secondo il Sottosegretario Durigon, la proroga della misura Ape sociale si rende necessaria per favorire tutti coloro i quali non riusciranno ad accedere all'atteso prepensionamento con quota 100, poiché non in possesso del requisito contributivo minimo dei 38 anni di accredito contributivo previsto dalla normativa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy