Tra le tante attività sulle quali il nuovo DPCM ha impattato, un’attenzione particolare va posta alle attività ludiche, ricreative ed educative rivolte ai ragazzi e bambini che, essendo ancora ammesse, necessitano della definizione di un chiaro perimetro.
In merito alle menzionate attività, il
DPCM 24.10.2020, all’art. 1, comma 9, lett. c), dichiarando la temporanea sospensione dell’operatività di parchi tematici e di divertimento (es. lunapark), ha stabilito che ad oggi è ancora permesso “l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”, siano esse svolte da imprese, associazioni o professionisti.
Giusta la premessa, soprattutto se considerato il blocco delle attività corsistiche (salvo quelle svolte in ambito scolastico), delle attività di congressi e convegni nonché delle attività sportive e aggregative in genere, pare alquanto improbabile che la volontà dell’esecutivo sia stata quella di permettere lo svolgimento di corsi e/o altre attività formative. La norma sul punto non permette di ben comprendere quali siano le attività che attualmente sarebbero ancora permesse.
Le Linee guida emanate dall’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia richiamate dalla norma (allegato 8) sono un importante indirizzo e una discriminante fondamentale per la gestione in sicurezza delle “opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.
Ad essere infatti regolate dall’Allegato sono la gestione generale delle strutture e l’organizzazione dell’attività e degli spazi, ma non le attività esercitabili (date forse per “scontate” dal Legislatore). Tra le modalità operative a cui si fanno riferimento, infatti, ci sono:
- apertura e accesso a parchi, aree pubbliche e aree gioco;
- compiti del gestore;
- obblighi degli accompagnatori;
- accessibilità agli spazi pubblici e standard per il rapporto fra bambini/adolescenti con lo spazio disponibile, nonché tra bambini/adolescenti e personale presente;
- principi generali di igiene e pulizia;
- criteri di selezione degli operatori, educatori ed animatori e della loro formazione;
- orientamenti generali per la programmazione delle attività con stabilità nel tempo;
- modalità di accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/adolescenti, nonché protocollo di accoglienza.
Si invita dunque a leggere le suddette Linee guida prestando particolare attenzione agli obblighi in capo al gestore, tra cui rientrano la manutenzione e il controllo dei locali, così come gli obblighi di informazione da apporre bene in evidenza all’interno dei locali o alle entrate delle aree verdi. Ugualmente, ad essere normativamente regolate sono le modalità di accesso agli spazi: assodato il fatto che l’iscrizione è la conditio sine qua non per poter usufruire dei servizi offerti, le attività devono essere circoscritte in sottofasce d’età, in modo da determinare condizioni di omogeneità tra i diversi soggetti. Dovranno essere inoltre previste delle apposite zone per l’entrata e l’uscita dei locali, in modo tale che sia possibile scaglionare i diversi passaggi e siano individuabili delle zone esterne alla struttura, così da evitare l’accesso di persone estranee alle attività (come genitori o accompagnatori).
Infine, obbligatoria è l’adozione di tre diversi protocolli (vedasi Sezione 2.8) per l’accoglienza dei minori:
- per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno dell’attività;
- per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono attività;
- per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottamento e frequenza di attività per più di 24 ore.
Da quanto sopra emerge quindi un logico riferimento alle attività di gioco e di ricreazione (es. ludoteca, doposcuola, ecc.) ma non anche quelle di organizzazione di corsi e attività culturali o simili (lingua, musica, pittura, ecc.) collettivi ove il rischio di assembramento e di diffusione del virus risulta più probabile.
Infine, nessun riferimento diretto a tali attività viene fatto nella recente circolare (prot. 15350/117(2)/1 del 27.10.2020) del Ministero dell’Interno ove, tuttavia, viene ribadita la sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi e, nel trattare il tema di convegni e congressi, precisato che l’interruzione deve riguardare anche “altri eventi” da intendersi quali “pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio”.