4 dicembre 2018

Avviso di accertamento al Curatore. Valido anche se PVC non allegato

In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’avviso di accertamento notificato al Curatore fallimentare è legittimo anche qualora non vi sia allegato il prodromico processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal fallito ancora “in bonis”, posto che il predetto verbale fa parte della documentazione amministrativa dell'impresa ed è lecito presumere che sia già conosciuto dal Curatore.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 27628/2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Il caso. In seguito a un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate, con tre distinti avvisi di accertamento, ha contestato una serie di movimentazioni finanziarie (prelevamenti e versamenti non giustificati in c/c), rettificando i redditi d’impresa dichiarati da una S.p.A. poi fallita, per gli anni 2000, 2001 e 2002.
  • I suddetti avvisi sono stati notificati al Curatore della Società e sono stati successivamente annullati dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione del primo Giudice.

La Commissione regionale ha fatto discendere la dichiarazione d’illegittimità del recupero a tassazione dalla mancata allegazione del prodromico PVC, «posto che l'atto presupposto della pretesa non era stato redatto alla presenza del curatore, né a questi notificato in quanto all'epoca la società non era ancora fallita, così precludendogli il confronto tra l'avviso in cui si sostanzia la pretesa erariale e l'atto presupposto».

La C.T.R. ha rintracciato un secondo profilo d’illegittimità nel mancato esame dell’analitica documentazione prodotta dalla curatela in sede di accertamento con adesione, essendosi l'Ufficio limitato, sia prima che dopo la notifica degli avvisi, a un «acritico e generale» richiamo alle conclusioni dell'atto compiuto dalla G.d.F.

Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto l'erronea applicazione dell'articolo 71 dello Statuto dei contribuenti sul rilievo che l'allegazione del PVC, nella specie, non era necessaria, poiché sono opponibili al Curatore tutti gli atti compiuti nei confronti del fallito quando era “in bonis”, inclusa la notifica del processo verbale di constatazione.

Ebbene, la tesi erariale ha trovato l’avallo della Suprema Corte poiché nella giurisprudenza di legittimità è già stato chiarito che:
  • Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, qualora il prodromico processo verbale di constatazione sia stato notificato al fallito quando era “in bonis”, l'obbligo di consegna al Curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita lascia ritenere, con presunzione iuris tantum, che anche tale verbale sia pervenuto nella disponibilità del Curatore e che quindi sia stato da lui conosciuto; perciò, in tal caso, non è necessario che all'avviso di accertamento sia allegato il processo verbale richiamato (Cass. civ. Sez. 5, n. 24254 del 27/11/2015);
  • In materia tributaria, è legittimo l'avviso di accertamento notificato al Curatore del fallimento, motivato "per relationem", mediante rinvio al pubblico verbale di constatazione precedentemente notificato al contribuente ancora "in bonis", non comportando la dichiarazione di fallimento il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione, sicché gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché a lui intestati, sono opponibili alla curatela (Cass. civ. Sez. V, n. 20166 del 7/10/2016).

Ad avviso della suprema Corte, dunque, la motivazione degli avvisi di accertamento in questione doveva ritenersi soddisfatta dal rinvio “per relationem” al contenuto dell'atto presupposto, in precedenza notificato al contribuente ancora “in bonis”.

D’altro canto per il Supremo Collegio «non può farsi discendere l'illegittimità della pretesa impositiva dal mancato recepimento di tutte o parte delle deduzioni svolte dal contribuente nell'ambito della procedura di cui al d.lgs. n. 218/1997, posto che non sussiste nell'ambito del procedimento con adesione un obbligo giuridicamente sanzionato per l'Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente» (v. tra le altre: Cass. Civ. Sez,. 5, n. 474/2018; Sez. un., n. 3676/2010).

In definitiva, i Massimi giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

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1Legge del 27/07/2000 n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
«1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti».
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