L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n° 127/2015, modificato dall’ articolo 17 del D.L. n° 119/2018 prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, con una duplice decorrenza:
- dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
Pertanto, i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 del DPR n° 633/1972 - fatta eccezione per le operazioni esonerate con il Decreto del MEF del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Nella situazione prospettata nell’
interpello n° 396/2019 all’Agenzia delle Entrate, l’istante, attraverso un’applicazione, gestisce un servizio di bike sharing, e chiede di sapere se possa essere esentato dall'obbligo di emettere, per ciascuna operazione, la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale, in quanto sia il servizio che il relativo pagamento vengono resi in maniera automatizzata nonché attraverso sistemi di pagamento tracciabili.
Il servizio di
bike sharing, però, non risulta essere riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione; infatti, i servizi prestati tramite mezzi elettronici
"comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".
Piuttosto, il servizio di
bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso".
Ne deriva, quindi, che l'istante ha l'onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.
Il documento da utilizzare
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengono documentate attraverso il documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura, dagli esercenti che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Il documento commerciale deve essere emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.
L'articolo 1, comma 4, del Decreto del MEF del 7 dicembre prevede che
"Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità".
Pertanto, il contribuente istante, previo accordo con il destinatario, potrà inviare il titolo che certifica la prestazione in formato elettronico. Inoltre l'istante, qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.