5 marzo 2018

Bilancio: la perdita di valore va indicata tra i costi della produzione

Autore: Paola Sabatino
Il principio contabile OIC 9, disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si applica a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Nello specifico, l'OIC 9 definisce perdita durevole di valore "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione nel lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile" e deve essere rilevata in bilancio nella voce B.10c) del Conto Economico, mentre i ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 “altri ricavi e proventi”.

L’articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile dispone che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”. La predetta disposizione, non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
A tal proposito, infatti, l’articolo 2427, comma 1, numero 3-bis, prevede l’informativa nella nota integrativa.

Valore recuperabile - Il valore recuperabile di un’attività o di un’entità generatrice di cassa è il maggiore tra:
  • Il valore d’uso, cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi;
  • Il fair value, cioè il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Inoltre, l’OIC precisa che, non è sempre necessario determinare sia il fair value di un’attività sia il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il fair value approssimi il valore d’uso non è necessario procedere alla stima di quest’ultimo.

Società di minori dimensioni - Per le micro-imprese e per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'OIC 9 prevede espressamente un'apposita disciplina semplificata basata sulla capacità di ammortamento determinata dalla sottrazione algebrica al risultato d’esercizio degli ammortamenti dalle immobilizzazioni. Pertanto, non vengono previste attualizzazioni.
In base alla norma transitoria, prevista nell’OIC 9, sino ai bilanci 2016, le società di minori dimensioni che potevano applicare il modello semplificato, erano le società che, per due esercizi consecutivi non superavano nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:
  • Numero medio di dipendenti durante l’esercizio 250;
  • Totale attivo di bilancio 20 milioni di euro;
  • Ricavi 40 milioni di euro.

Valore significativo - L’OIC 9 definisce il valore significativo come il valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita, nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
L’OIC inoltre, precisa che, qualora al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

Il valore terminale dell’immobilizzazione può essere determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile è aggiunta al risultato netto finale.
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