28 marzo 2018

Bonus lavori. Ammessi anche i pagamenti on line

Senza bonifico la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa salva la detrazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
I pagamenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, finalizzati all’ottenimento della specifica detrazione Irpef, possono essere effettuati anche tramite bonifico on line; la conferma è rinvenibile nella Guida ristrutturazioni 2018 pubblicata di recente dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus lavori: la detrazione - La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la maggiore detrazione collegata ad interventi di ristrutturazione edilizia/recupero patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2018 (vedi comma 1 art.16 D.L. 63/2013) confermando, dunque, la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Resta ferma la specifica detrazione per gli interventi antisismici, meglio conosciuta come Sismabonus (comma 1-bis art.16 D.L. 63/2013).

La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in via generale per i seguenti tipi di intervento: manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; restauro e risanamento conservativo; ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Ulteriori interventi agevolabili sono, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Le modalità di pagamento ammesse - Ai fini della spettanza della detrazione in commento i pagamenti dei lavori di ristrutturazione devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, da cui risultino:
  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’indicazione di tale elementi appena elencati configura il c.d. bonifico parlante.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa (Irpef-Ires) che effettua i lavori (art.25 D.L. 78/2010).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°9/E 2017, sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi, però, per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Presenza di più beneficiari - Particolari indicazioni sono da seguire nella compilazione del bonifico qualora vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione; in tal caso il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Particolare attenzione va prestata per le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo ecc.) le quali possono essere regolate con altre modalità. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, vedi ad esempio gli oneri di urbanizzazione, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario nonchè la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta dell’8% (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Spese pagate tramite finanziamento - Sono agevolabili altresì le spese regolate tramite finanziamento; in tal caso, in presenza degli altri presupposti, la società che concede il finanziamento deve pagare l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla normativa fiscale (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) e il contribuente deve essere in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Conclusioni - L’effettuazione del pagamento dei lavori senza seguire le indicazioni finora trattate comporta il mancato riconoscimento delle detrazioni nonché il recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’importo eventualmente fruito. Tuttavia, con la Circolare n. 43/E 201, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%.

Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, nelle ipotesi da ultimo citate, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il l’impresa beneficiaria dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.
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