11 ottobre 2018

Bonus pubblicità: dove arriva la cumulabilità

Autore: Pasquale Pirone
Mancano pochi giorni alla scadenza del termine entro cui è possibile presentare domanda di accesso al credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali (c.d. bonus pubblicità). La finestra temporale prevista dal legislatore per la presentazione delle istanze si è aperta il giorno 22 settembre scorso e si chiuderà (salvo eventuali proroghe) il 22 di questo mese di ottobre.

Al beneficio, istituito con l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni), possono accedere imprese, lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali. Il credito riconosciuto (utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24) sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative e riguarda gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il beneficio è ammesso anche sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche on-line) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

La non cumulabilità – Uno degli aspetti principali di cui tenere conto in merito al beneficio in esame è il principio della non cumulabilità espresso al comma 3 art. 4 del regolamento attuativo (DPCM n. 90 del 16 maggio 2018). Alla citata disposizione normativa, espressamente è stabilito che “Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse”.

Dunque, la fruizione dell’agevolazione è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.) “laddove insista sui medesimi costi ammissibili”. In altre parole ci potrà essere cumulabilità tra bonus pubblicità ed altre agevolazioni o qualora future disposizioni normative lo prevedranno espressamente oppure nel caso in cui i due benefici (quindi ad esempio, bonus pubblicità e credito d’imposta R & S) siano richiesti con riferimento a voci di spesa differenti.

E’ infine utile ricordare che per accedere al beneficio, la domanda va presentata (telematicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato) utilizzando il modello approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, con il quale oltre alla “comunicazione di accesso” si rende anche la dichiarazione sostitutiva per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che gli investimenti indicati nella domanda sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018. Quest’ultima, con riferimento alle spese 2018 andrà presentata nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. Per le spese 2017 andrà presentata, invece, solo la dichiarazione sostitutiva e ciò andrà fatto entro il 22 ottobre prossimo. In caso di richiesta del credito sia per le spese 2017 che 2018 andrà presentata distinta domanda. A regime, la comunicazione di accesso andrà presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ogni anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo.
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