L’articolo 57-bis,
DL n° 50/2017 prevede, a decorrere dall'anno 2018, un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative per le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Il comma 2, dell’articolo 2 del
DL n° 148/2017 ha esteso l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno l'1 per cento dell'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 762,
Legge di Bilancio 2019, il credito d’imposta in esame è concesso nei limiti degli aiuti de minimis.
Procedura di accesso all’agevolazione
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per il 2019, va presentato l’apposito modello approvato con il Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 luglio 2018.
Tale modello va utilizzato per la:
-
comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta (serve come “prenotazione”) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
-
dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.
Per i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per il 2018, presenti nell’elenco dei soggetti richiedenti, era necessario presentare dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019 la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2018.
Massimali
Con il
Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dell’11 aprile 2019 sono state decretate le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto dei limiti dei regimi degli aiuti
de minimis disciplinati dai Regolamenti UE n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
I citati Regolamenti stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto.
Nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli importi superiori al massimale generale, pari ad Euro 200.000,00, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto:
- i soggetti che non operano nei settori specifici per i quali è stabilito un massimale inferiore, non devono preventivamente correggere il massimale indicato, per poter procedere alla verifica del limite individuale;
- i soggetti che operano negli specifici settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca ed acquacoltura hanno invece l’obbligo di tenere conto dello specifico massimale stabilito per il proprio settore di attività, nel caso in cui l’importo ad essi attribuito nell’elenco risulti superiore, per poter poi procedere alla ulteriore verifica del limite individuale.
Limiti individuali
Dopo aver verificato il proprio massimale ognuno dei soggetti ammessi al credito, a livello di “impresa unica” ha infine l’obbligo di verificare se – al di là del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari – abbia già ottenuto altri aiuti nell’esercizio in corso, o se ne abbia ottenuti nei due esercizi precedenti, posto che gli aiuti eventualmente già concessi (anche nei due esercizi precedenti) concorrono a saturare il massimale individuale.
Pertanto, nell’ipotesi di concorrenza di più aiuti in favore di un soggetto:
- gli aiuti già in precedenza ottenuti vanno sottratti dal massimale de minimis di appartenenza per settore di attività per ottenere il proprio “massimale individuale”, nell’ambito del quale andrà verificata la capienza dell’importo indicato nell’elenco.
Qualora
l’importo indicato nell’elenco risultasse
inferiore al
massimale individuale, l’importo stesso potrà portato interamente in compensazione; se l’
importo indicato nell’elenco risultasse
superiore al
massimale individuale, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.
Modalità di utilizzo del credito e revoca
L’art. 3 del Provvedimento dell’11.04.2019 stabilisce che il credito d’imposta può essere fruito
esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso il Modello F24 che:
- può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo "6900" istituito dall' Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.
Il
credito d’imposta può essere revocato in ogni momento, nel caso in cui:
- venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- la documentazione presentata in via telematica contenga dati o elementi risultati non veritieri;
- risultino false le dichiarazioni rese, in esito all'attività di controllo ordinariamente effettuata con il supporto della Guardia di Finanza.