28 marzo 2019

Bonus R&S: l’Agenzia delle Entrate rettifica la risposta n. 73

Autore: Pietro Mosella
Con la Risposta n. 86, pubblicata il 27 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rettificare la Risposta n. 73 (di fatto revocandola) pubblicata in precedenza (leggi l’articolo del 14 marzo 2019 Bonus R&S: costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito), fornendo il proprio parere, appunto, a rettifica di quello precedentemente reso, in merito al beneficio del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013.

Il quesito
La società istante, così come specificato nell’articolo precedente, svolge attività di ricerca, sviluppo, progettazione, registrazione e sfruttamento di brevetti nel settore degli elettrodomestici.
Nei primi anni, ha svolto unicamente attività finalizzata alla progettazione, allo sviluppo e all’industrializzazione dei brevetti necessari alla realizzazione del prodotto innovativo, in vista della fase di commercializzazione. In questo ciclo sono stati sostenuti costi di investimento in ricerca e sviluppo e la società è intenzionata a beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver richiamato, così come nella risposta precedente, la normativa di riferimento, l’Agenzia ha ricordato che, le disposizioni attuative di detta agevolazione, sono state emanate con il D.M. 27 maggio 2015 e i chiarimenti interpretativi sono stati forniti con le Circolari n. 5/2016 e n. 13/2017.

Nella fattispecie in esame, il Fisco evidenzia che la citata Circolare n. 5/E, ha chiarito che l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109 del TUIR, come disposto anche dall'articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, in base al quale "sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico …, del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili".
Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi sancito dall'articolo 109 del TUIR, pertanto, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.
L’istante ha anche riferito di aver intrapreso una serie di progetti di ricerca che, complessivamente, si sarebbero conclusi nel 2018. Per l’Agenzia, in ottemperanza al principio di competenza di cui al comma 2 del citato articolo 109, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizio si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, occorre tenere presente tale data.
Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media ai sensi del richiamato articolo 109.

In relazione alle spese agevolabili, l’Agenzia, nel ribadire che le precisazioni seguenti non implicano in alcun modo l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività asseritamente qualificate dal soggetto istante come attività di ricerca e sviluppo, ricorda che:
  • come chiarito dall’articolo 8, comma 3, del D.L. 12 luglio 2018. n. 87, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza, tanto ai fini del calcolo della media storica e tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato “…solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio”;
  • il marchio, invece, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6, lettera d), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (cfr. Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, paragrafo 4.5.2) e, pertanto, i relativi costi, non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili;
  • analoghe considerazioni valgono con riferimento ai costi per realizzazione di prototipi che, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6, dell’articolo 3 vigente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

L’Amministrazione Finanziaria evidenzia, infine, che, ai fini della determinazione dell’agevolazione, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 70, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’aliquota del 50 per cento è riconosciuta esclusivamente in relazione alle spese di cui alle lettere a) e c) del comma 6 dell’articolo 3 del citato D.L. n. 145/2013.
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