Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha reso noto, sul proprio sito, le procedure per accedere alla cosiddetta “Tax Credit Riqualificazione”, ossia il credito d’imposta previsto per la riqualificazione delle strutture alberghiere.
Dal prossimo
25 gennaio e fino al 19 febbraio 2018, sarà possibile compilare e caricare le domande. L’invio delle stesse, invece, potrà essere effettuato dal
26 al 27 febbraio 2018.
Nello specifico, la procedura di cui sopra, si articola in tre fasi:
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la registrazione, nella quale il legale rappresentante dell’impresa, non ancora iscritto, deve registrarsi sul “Portale dei Procedimenti”;
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la compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018. In detta fase, il legale rappresentante dell’impresa, potrà procedere alla compilazione della domanda;
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click day, in cui le domande si possono inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018. In questa fase, si procederà, in pratica, all’invio delle domande già compilate e firmate digitalmente nella fase precedente.
Come specificato sul sito del ministero,
l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il “Portale dei Procedimenti”.
Soggetti interessati – In origine, l’agevolazione della “Tax Credit Riqualificazione”, istituita dal D.L. n. 83/2014, era destinata esclusivamente alle
strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (il credito d’imposta era ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016).
In seguito, in virtù di quanto disposto nella Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), detta agevolazione, è stata estesa anche agli
agriturismi (la soglia del credito riconosciuto è stata innalzata dal 30% al 65% delle spese sostenute).
Con la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), articolo 1 commi 17 e 18, oltre alla proroga della misura, si è provveduto ad ampliare i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione, quindi, oltre ad alberghi ed agriturismi, anche le
strutture che prestano cure termali, possono accedere al credito d’imposta in esame (è rimasta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili), in considerazione delle spese in riqualificazione e ristrutturazione sostenute nel biennio 2017/2018.
Il credito d’imposta – Il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, all’articolo 10, ha introdotto un credito d’imposta (poi prorogato nella Legge di Bilancio 2017) per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive. Detto articolo, dispone che
«al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo».
Gli interventi oggetto del credito d’imposta, riguardano, nel dettaglio:
- ristrutturazione edilizia: tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- incremento dell’efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.
L'importo totale delle spese agevolabili è, in ogni caso, limitato alla somma di euro 307.692,30 per ciascuna impresa ricettiva e, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a euro 200.000.
Ricordiamo che, l’agevolazione in commento, come spiegato anche nella Legge di Bilancio 2017, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è prevista nella misura del 65 per cento della spesa sostenuta, ed è
estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo di 200.000 euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato cosiddetta “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Novità - È opportuno ricordare, inoltre, che, nell’articolo 1, commi 17 e 18, della Legge n. 205/2017, ossia la Legge di Bilancio 2018, è prevista
l’estensione del credito d’imposta in esame anche per la riqualificazione delle strutture alberghiere che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Chi effettua le riqualificazioni sopra citate, accede al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 (vale a dire nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro) secondo le modalità previste dal decreto ministeriale adottato in attuazione del citato articolo 10, comma 4 (D.M. 7 maggio 2015).