La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ossia la Legge di Bilancio 2019, tra le numerose misure previste, torna anche, con alcune precisazioni, sul credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali, in particolare, con riguardo al limite de minimis per gli incentivi previsti.
Bonus su investimenti pubblicitari incrementali - Ricordiamo che, l’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall'articolo 4 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha, difatti, istituito un credito d’imposta, a decorrere dal 2018, sugli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
É prevista, inoltre, l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Modifiche nella Legge di Bilancio 2019 -Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 762, della Legge di Bilancio 2019, apporta alcune modifiche al comma 1 del citato articolo 57-bis, sostituendo l’ultimo periodo con il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura».
In sostanza, nel sopra citato comma 762, si chiarisce che, le misure d’incentivo, devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis. Tale comma, quindi, prevede che le agevolazioni in questione, sono concesse ai sensi e nei limiti delle norme elencate nel periodo sostituito.
È comunque opportuno rammentare quanto l’articolo 57-bis, al comma 1, terzo periodo, già prescrive, ossia che le modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. In ragione di ciò, quindi, la disposizione in commento appare volta soltanto a specificare i parametri normativi dell’UE che devono essere rispettati.
Presentazione dichiarazione sostitutiva - È, altresì, importante ricordare che è disponibile, dal 1° al 31 gennaio 2019, la procedura web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018.
Gli operatori economici che hanno presentato per il 2018 la comunicazione per l’accesso al bonus e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, trovano le funzionalità per inviare la dichiarazione nell’area riservata.