6 giugno 2018

Bonus Sud. L’inserimento in dichiarazione segue precise indicazioni

Non opera la disciplina del visto di conformità

Autore: Andrea Amantea
Il credito di imposta investimenti al sud di cui alla Legge n°208/2015 e ss.mm.ii deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quello relativo ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo in compensazione.

Sono queste le principali indicazioni operative da seguire ai fini della spettanza dell’agevolazione che al di là della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito, come da indicazioni normative, passa altresì dalla sua indicazione in dichiarazione dei redditi.

Il percorso normativo - Le disposizioni normative originarie di cui al credito di imposta per gli investimenti al sud sono rinvenibili all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); tali commi hanno introdotto un beneficio fiscale a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall’art.55 del T.U.I.R.; non rileva la natura giuridica rivestita dall’impresa stessa; esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell’impresa stessa (vedi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014).

Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano: nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il D.L. 243/2016 convertito con modificazione dalla Legge n. 18/2017 già citato sopra, è intervenuto in materia di bonus Sud andando a rivedere profondamente quelle che erano le disposizioni normative originarie garantendo altresì massimali di finanziamento in linea con quelle che sono le indicazioni circa le intensità massime di aiuto consentite dalla Commissione Europea con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 che nella versione rivista alla data del 23 settembre 2016 fa rientrare anche la regione Sardegna tra le regioni ammissibili alle massime intensità di aiuto. Il credito di imposta viene ora determinato in base alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati per ciascun progetto di investimento pari a 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese, 10 per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione) e 15 milioni per le grandi imprese. Viene altresì ammessa la possibilità di cumulo del credito d’imposta in commento con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che riguardano gli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle normative di riferimento.

Le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 sono interamente assoggettate alla disciplina modificata dal D.L. 243/2016 con risvolti, dunque, nel modello Redditi 2018.

La disciplina de visto di conformità - Il credito di imposta investimenti al Sud non soggiace alla disciplina del visto di conformità legato all’utilizzo effettivo del credito in compensazione; non trova dunque operatività l’impianto normativo di cui alla Legge di stabilità 2013 modificata dalla manovra correttiva D.L. 50/2017 e ss.mm.ii, per effetto del quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui (ora 5.000), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 241 del 1997) delle singole dichiarazioni dalle quali gli stessi crediti emergono ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis C.C., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile).

Difatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n°28/E del 2014 ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. Rientra sicuramente tra questi ultimi il credito di imposta per gli investimenti al Sud che risulta di conseguenza estraneo alla disciplina del visto di conformità.

Sempre in merito ai limiti di compensazione del credito di imposta in commento (solo tramite Entratel e Fisconline, codice tributo 6869), considerato quale contributo tassabile, è opportuno precisare che:
  • può essere utilizzato annualmente anche per importi superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi;
  • l’utilizzo può avvenire anche per il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014;
  • non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

L’inserimento in dichiarazione dei redditi - Ritornando a quanto detto in premessa, Il credito d’imposta deve essere indicato nel Quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato ossia il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel Quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Come riportato nelle istruzioni che accompagnano il modello Redditi 2018, nel rigo RU 1 con il codice credito “C4”, va indicato il credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per l’acquisizione, dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi (…). Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

Nella sezione I “crediti d’imposta” possono essere compilati esclusivamente:
  • i righi RU3, credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A); la sezione VI-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d’imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (cfr. Risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003);
  • RU5, colonna 3, in particolare, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate;
  • RU6, credito d’imposta utilizzato in compensazione;
  • RU8 credito d’imposta riversato (in caso di agevolazione effettivamente non spettante);
  • RU12, credito d’imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
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