Con la risposta ad interpello n. 85 del 27.03.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la posizione dei soggetti passivi d’imposta italiani circa l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai servizi di consulenza prestati da una società inglese - sottoposta al regime dettato per le “piccole imprese” di cui agli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE - ex articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (“esterometro”).
Soluzione prospettata dall’istante
Facendo espresso riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia con dalla Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in merito alla presentazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT, la società istante ritiene che i soggetti passivi d’imposta italiani
non siano tenuti ad adempiere al suddetto obbligo comunicativo.
Il parere dell’Agenzia
Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevede che tutti i soggetti passivi
“residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” trasmettano
“telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT - previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l’invio in esame (“esterometro”) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Infatti, per adempiere all’obbligo comunicativo:
- rileva solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la Circolare n. 36/E del 2010, a parere dell’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato, i soggetti passivi d’imposta italiani sono tenuti alla comunicazione prevista dal citato articolo 1, comma 3-
bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (c.d. esterometro).
Peraltro, viene precisato che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea.
Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE - che devono essere documentati con autofattura - non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione dell’esterometro.