18 giugno 2018

Canone RAI: l'esenzione per il secondo semestre entro il 2 luglio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Chi è intestatario di utenza elettrica residenziale ma non possessore di alcun apparecchio radiotelevisivo, e voleva ottenere l’esonero dall’addebito del canone RAI già a decorrere dal mese di gennaio 2018, doveva presentare, entro il 31 gennaio di questo stesso anno, il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilando il quadro A). Solo così è stato possibile avere l’esonero dall’addebito dell’intero canone.

Chi non lo ha fatto entro la predetta data, potrà farlo ora entro il 2 luglio (visto che il 30 giugno cade di sabato), ma in tal caso l’esonerò ci sarà solo per la seconda parte dell’anno.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016, ha introdotto la presunzione secondo cui l’intestatario di utenza elettrica residenziale è da considerarsi anche detentore di apparecchio radiotelevisivo e, quindi, fruitore del servizio della televisione pubblica italiana, con la conseguenza che è obbligato al pagamento del canone RAI. Dallo stesso anno d’imposta 2016 sono cambiate anche le modalità di riscossione della tassa in commento. Ciò avviene con addebito nella bolletta dell’utenza stessa in rate annuali di pari importo da gennaio ad ottobre. Per chi, invece, attiva l’utenza la prima volta nell’anno, l’addebito c’è dal mese di attivazione e, comunque, fino ad ottobre.

Tuttavia, il versamento è da eseguirsi con F24 solo per chi è detentore di apparecchio TV senza essere intestatario di utenza (è il caso dell’inquilino) e ciò, in quanto, il canone è, in ogni caso dovuto da chi detiene l’apparecchio televisivo indipendentemente dal fatto che sia o meno intestatario dell’utenza.

La presentazione - La presunzione di cui in premessa può essere superata presentando l’apposito modello (in cui compilare, come anticipato, il quadro A) disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione può avvenire telematicamente, direttamente ad opera del contribuente o anche tramite intermediario abilitato. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, si può procedere con l’invio postale, all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino” (fa fede il timbro postale di invio) oppure tramite PEC (se firmato digitalmente) all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

L’invio postale va fatto con plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante, il quale va allegato anche nel caso di invio tramite PEC).

L’importo del canone – Per il 2018, come per il 2017, l’importo del canone (intero) è pari a 90 euro. Se, dunque, il modello (quadro A) è stato presentato entro lo scorso 31 gennaio 2018, l’esenzione è scattata per l’intero canone; se è presentato, invece, nel periodo 1/02/2018 – 02/07/2018, l’esenzione vale solo per il secondo semestre 2018. Se si salta anche la scadenza del 2 luglio, l’esonero per il 2018 non ci sarà.

Si tenga, comunque, presente che la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale, con la conseguenza che ogni anno va ripresentata se si vuole ottenere l’esenzione. Quindi, se già presentata nel 2017, occorre presentarla nuovamente nel 2018 se si vuole continuare a beneficiare dell’esonero anche per quest’anno d’imposta.

Bisogna, poi, ricordare altresì le regole nell’ipotesi di attivazione dell’utenza nel corso dell’anno. In tal caso per avere l’esenzione per tutto il 2018, la dichiarazione sostitutiva è da presentarsi entro il primo mese successivo a quello di attivazione (quindi, per un’utenza attivata ad aprile 2018, occorreva presentare il modello entro il 31 maggio). Se si salta la predetta scadenza, valgono poi le scadenza già viste e, quindi, entro il 2 luglio (il canone è dovuto in base al mese di attivazione, e non sarà dovuto per il secondo semestre 2018). Se, invece, si presenta il modello dal 1° luglio 2018 ed entro il 31 gennaio 2019 l’esenzione ci sarà solo per l’intero 2019 e NON anche per il 2018.

Il dettaglio degli importi dovuti (annuo, semestrale, trimestrale e mensile) è riportato nella Circolare n. 45/E/2016.
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