La notificazione dell’atto tributario mediante consegna alla moglie del destinatario presso la comune abitazione è assistita da presunzione di ricezione e non è necessaria né la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, né l’invio al destinatario della raccomandata informativa.
È quanto emerge dalla Sentenza n. 2446/12/18 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Il giudizio nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento non preceduta, secondo il contribuente, da regolare notifica della cartella esattoriale.
Secondo la C.T.P., la cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione di pagamento è stata correttamente notificata dall'Agente della riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, a mani proprie della moglie del contribuente, conformemente al disposto di cui all’art. 139, commi 1 e 2, del codice di procedura civile1.
Ritenendo correttamente notificato l'atto prodromico, il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, «poiché, non essendo state sollevate doglianze proprie dell'impugnata intimazione di pagamento, conformemente al disposto di cui all’art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, risulta proposto fuori termine».
Ebbene, con la sentenza qui in esame la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la decisione del primo Giudice.
Il contribuente ha posto l’accento sull’assenza della raccomandata informativa prevista dal comma 1, lett. 1-bis), dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La C.T.R. siciliana ha osservato che le modalità di notifica di una cartella di pagamento sono specificamente dettate dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale stabilisce: al comma 3, che, quando la notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; al comma 4 che, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.2, la notificazione si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73; al comma 6, che, «per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR n. 600/1973».
«È evidente, pertanto» – scrive il Collegio - «che, quanto alla notifica di una cartella di pagamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 - invocato dall'appellante ed in base al quale, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto impositivo, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata - si applica soltanto: nei casi in cui, non essendo possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, secondo le modalità stabilite dall'art. 140 c.p.c.; ovvero negli altri casi non espressamente contemplati dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Qualora, invece, la notificazione di una cartella di pagamento avvenga secondo le modalità stabilite dall'art. 139 c.p.c. - e cioè ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio e consegnando copia dell'atto, se lo stesso destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, a una persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero all'ufficio - si applica l'art. 26, comma 3, del DPR n. 602/1973, il quale non prevede né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né, tanto meno, l'invio al destinatario della c.d. raccomandata informativa. La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita, pertanto, da presunzione di ricezione, se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario (Cass. n. 18989/2015)».
Nel caso in esame, dalla relazione di notifica prodotta in giudizio dall'Agente della riscossione, che fa piena prova, ai sensi dall’art. 2700 c.c., risulta che la cartella di pagamento è stata notificata all’appellante, mediante consegna alla moglie, nello stesso indirizzo in cui lo stesso appellante ha poi regolarmente ricevuto la notifica della successiva intimazione di pagamento. Alla luce di ciò, per la C.T.R. «nessun dubbio può sussistere sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, che, non essendo stata impugnata dal contribuente entro il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, è divenuta definitiva, con conseguente incontestabilità dei crediti ivi riportati».
Ne è derivata la conferma della sentenza impugnata e la condanna del contribuente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
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1C.P.C. Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
«Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti».
2C.P.C. Art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
«Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».