3 luglio 2018

Cassa Forense. Cinque anni per la sanzione

Cassazione Lavoro, Sentenza depositata il 2 luglio 2018

Autore: Paola Mauro
La sanzione per la mancata comunicazione alla Cassa dell’ammontare del reddito professionale, da parte dell’avvocato, è soggetta a prescrizione quinquennale e non già decennale. È quanto ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione (Sez. L. Sent. n. 17258/2018), nel respingere un ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Oggetto del giudizio è una cartella di pagamento concernete la somma di 667 euro a titolo di sanzione per il mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori per gli anni 2000 e 2001.

L’avvocato destinatario dell’atto esattoriale ha proposto ricorso, riportando una vittoria sia in primo grado sia in appello.

I Giudici di merito hanno ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, e tale assunto ha trovato l’avallo degli Ermellini. Ad avviso di questi ultimi, infatti, come già chiarito in precedenti pronunce (tra le altre, Cass. n. 18130/2010), “la sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dall’art. 17, quarto comma, primo periodo della legge 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall’art. 19, primo comma, della legge n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori”. Inoltre la prescrizione decennale prevista dalla legge 576/80 è venuta meno per effetto della legge 335/95, art. 3, comma 9, che non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria; quindi “per il solo fatto” – scrivono gli ermellini – “che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio, come risulta dalla L. 20 settembre 1980, 576, art. 22, secondo cui l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione l’art. 3 cit., comma 9, con conseguente abrogazione della citata L. 576 del 1980, art. 19”.

La Cassa, in conclusione, è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy