31 maggio 2018

Cassazione: chiariti i presupposti della stabile organizzazione

Autore: Giovambattista Palumbo
Il centro di attività stabile ai fini Iva consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, alla quale la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura di affari, con l'esclusione, però, delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how.

Il caso – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12237 del 18/05/2018, ha chiarito quali sono i presupposti per individuare in Italia la stabile organizzazione di una società estera.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione IVA di operazioni compiute in favore di un Consorzio con sede legale in Francia.

A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, la decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
In particolare, il giudice di appello riteneva infatti infondata la tesi dell'Amministrazione tributaria, secondo la quale le operazioni erano state compiute in favore di un soggetto, che, sebbene avesse la sede legale all'estero, aveva in Italia una stabile organizzazione, rilevante ai fini Iva.

L'Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 7, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, laddove, a suo avviso, il giudice di appello aveva errato nel ritenere, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che la nozione di «stabile organizzazione» rilevante ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 162 Tuir, fosse diversa dalla nozione di «centro di attività stabile», di cui all'art. 7, comma 4 lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972.

Il giudice di appello, inoltre, secondo l’Agenzia, non aveva considerato che svariati elementi - come il luogo delle riunioni e dello svolgimento delle attività del Consorzio – dimostravano che la società aveva una stabile organizzazione in Italia, laddove la circostanza che il Consorzio disponesse in Francia di un centro di attività stabile non escludeva comunque che lo stesso avesse costituito anche in Italia una stabile organizzazione.

La decisione – Il Collegio riteneva il ricorso infondato, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha in realtà chiarito che, in tema di IVA, la nozione di «stabile organizzazione» di una società straniera in Italia va desunta dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario, con l'integrazione dei requisiti prescritti dall'art. 9 della Sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per l'individuazione di un centro di attività stabile.

Quest'ultimo, così come definito dalla giurisprudenza europea, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da un'entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l'esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how).

E la prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse, anche da elementi indiziari, quali l'identità delle persone fisiche che agiscono per l'impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza.

Per poter essere però considerato un centro di attività, cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi (Corte di giustizia, sent. 6 febbraio 2014, in causa C-323/12), mentre non costituisce un centro di attività stabile un'istallazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario, quali l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (Corte di giustizia, sent. 28 giugno 2007, in causa C-73/06).

Alla luce di tali considerazioni, secondo la Corte, non era dunque condivisibile l'assunto dell'Ufficio ricorrente, anche considerato che, nel caso in esame, i giudici di merito, valutando sul piano sostanziale le circostanze di fatto, avevano legittimamente ritenuto, con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, che la sussistenza in Italia di un sede di direzione del Consorzio non costituisse circostanza idonea ad integrare il presupposto necessario per l'imponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, delle prestazioni rese al Gruppo.

In proposito, la Commissione Tributaria Regionale aveva evidenziato che il fatto che le riunioni di alcuni manager del Gruppo fossero avvenute nel territorio italiano non poteva comunque essere considerato una circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un «centro di attività stabile» di cui alla normativa europea, non essendo emersa, dalla documentazione versata in atti, la sussistenza di un struttura idonea e di un apporto umano e tecnico.

Osservazioni - Sebbene il legislatore nazionale, in materia di IVA, utilizzi sempre l'espressione «stabile organizzazione» del soggetto passivo non residente, pur non fornendone alcuna nozione, occorre in questi casi riportarsi al concetto di «centro di attività stabile», cui fa riferimento la sesta direttiva, n. 77/388/CEE, art. 9, comma 1.

L’Art. 10 del Regolamento n. 282/2011, ha del resto poi indicato la nozione di sede dell’attività economica, che è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.

Per determinare tale luogo, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza la sede dell’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.

L’Art. 11 del Regolamento citato è invece intervenuto sulla nozione di stabile organizzazione, stabilendo che, ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi forniti per le esigenze proprie, fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

Anche se parte della dottrina è contraria a tale indirizzo, sarebbe comunque opportuno giungere ad un’unica definizione di stabile organizzazione, sia ai fini Iva che imposte dirette.

Sotto i profili applicativi questa non è certo una questione di poco conto, riguardando anche la posizione ai fini Iva della stabile organizzazione per le operazioni effettuate dalla casa madre estera e il diritto al rimborso.
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