Con la risposta n. 96 pubblicata ieri sul proprio sito, l’Agenzia delle entrate ha dato risposta ad un’istanza di interpello avente ad oggetto “Servizi elettronici”.
In particolare, la società istante svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla rete, quali:
- progettazione e realizzazione di un portale per gestire gli spostamenti e attività, turistiche, ricreative, ludiche, sportive ecc. di persone e/o animali;
- promozione e realizzazione di eventi e siti di natura turistica, culturale e/o ricreativa, compresa l’organizzazione, nonché la gestione di spazi turistici e ricreativi ed ogni altra attività connessa;
- realizzazione di siti, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali, periodici.
Nella maggioranza dei casi, l’incasso avviene a mezzo carte di credito o con bonifici sul conto corrente della società, la quale, dopo averne verificato l’accredito, provvede ad emettere la fattura a favore del cliente.
Al fine di semplificare l’attività amministrativa, che potrebbe essere significativamente numerosa oltre che al fine di ovviare alla difficoltà di reperire i dati anagrafici del cliente, l’istante chiede se, in sostituzione delle fatture stesse, fatta salva espressa richiesta del cliente in tal senso, sia possibile emettere al momento dell’incasso del singolo servizio, la ricevuta (contenente i dati obbligatori), che sarà inviata per email al Cliente.
Il totale delle ricevute fiscali emesse saranno annotate giornalmente sul registro dei corrispettivi, partecipando quindi alla determinazione del volume d’affari e delle liquidazioni periodiche Iva.
In sequenza, quindi, il contribuente propone il seguente comportamento amministrativo:
- incasso tramite carta di credito;
- contestuale emissione di ricevuta fiscale;
- compilazione del foglio dei corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere in maniera esaustiva al quesito parte, dall’analisi del luogo in cui la prestazione viene effettuata.
In particolare, con riferimento alle operazioni sopra descritte, si ritengono
effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero; le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 633 in questi casi l’emissione della fattura non è obbligatoria a meno che non sia esplicitamente richiesta dal cliente o il cliente non sia un soggetto passivo Iva.
Tale articolo deve leggersi in combinata con le previsioni dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 42 del 2015 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 che vi ha dato attuazione, giungendo così per le suddette operazioni all’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ovvero ricevuta e scontrino fiscale.
Pertanto, con riferimento alle operazioni descritte dall’istante, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che i servizi rientrino tra quelli esclusi dall’obbligo di certificazione.
L’esonero dall’obbligo non pregiudica comunque la possibilità per l’azienda fornitrice dei servizi di emettere il documento certificativo dei corrispettivi fermo restando che in tale caso la ricevuta fiscale, o lo scontrino fiscale, dovrà contenere i requisiti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1992, dettante le
“Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.
In particolare, dovrà essere redatta su stampati sostanzialmente conformi a quelli allegati allo D.M. appena citato, contenere la numerazione progressiva prestampata.
La Ricevuta Fiscale o lo Scontrino Fiscale potrà anche essere inviato a mezzo e-mail avendo cura di garantire che il documento fiscale allegato sia prodotto in conformità del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato anche Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, avente per oggetto
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”.
Nel caso di operazioni effettuate
a favore di soggetti privati residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop (cosiddetto “MOSS”), di cui al citato D.lgs. n. 42 del 2015 e agli articoli 74-quinquies e ss. del decreto IVA D.P.R. 633/72.