14 giugno 2019

Cessione crediti d’imposta nel consolidato fiscale

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Autore: Serena Pastore
L’Agenzia delle Entrate con le indicazioni fornite nella Risposta n°191/2019 chiarisce che la società istante ALFA, già in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (2019), possa cedere al consolidato fiscale cui partecipa in qualità di consolidata i crediti d’imposta maturati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 220 del 2016, per la parte eccedente non utilizzata in compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi, affinché siano utilizzati dalla consolidante per la compensazione dell’IRES di gruppo. Inoltre la consolidante può utilizzare i suddetti crediti oltre il limite speciale e quello generale poiché “nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del Modello UNICO Società di Capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato” [Circolare n° 53/E/2004].

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la società ALFA, operante nel settore della realizzazione e gestione di sale cinematografiche e/o multisale e di arene, è controllata da BETA, sin dalla costituzione, e ha aderito al regime di consolidato fiscale. Nell’anno X è stata realizzata una Multisala cinematografica con un investimento iniziale pari ad euro Z ed è stata presentata domanda definitiva al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito MIBACT) per l'ottenimento del credito d'imposta previsto dall'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220. In seguito, è stato effettuato un altro investimento per cui è stata inoltrata domanda preventiva al MIBACT per ottenere il medesimo credito d’imposta; ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

L’istante nel 2018 ha maturato il diritto al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, e prevede, per il 2019, di maturare un importo più elevato.

L’istante chiede di sapere se sia legittimato (già in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi) a cedere i crediti d’imposta di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 220 del 2016 nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, per consentire a BETA di utilizzarlo in compensazione con l’IRES dovuta nell’ambito del consolidato.

In alternativa, chiede se sia possibile cedere il credito d’imposta avvalendosi della procedura di cui all’articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stante il richiamo contenuto nell’articolo 118 del TUIR.

Chiede, infine, se, in entrambe le ipotesi, la cessionaria possa utilizzare i crediti anche oltre i limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza che peraltro ricorra il limite generale di 700.000 euro.

Parere dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che la L. n°220/2016 ha previsto un apposito credito d’imposta:
  • per le imprese di esercizio cinematografico, compreso tra il 20 e il 40 per cento, delle «spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale»;
  • ha stabilito che i crediti d’imposta previsti per gli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • ne ha imposto l’utilizzo «esclusivamente in compensazione»;
  • ha previsto che ai crediti d’imposta in oggetto non si applica il limite di utilizzo di 250.000 euro;

L’articolo 21, comma 3, della L. n°220/2016 prevede che i crediti d’imposta in esame possano essere ceduti dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

Per quanto concerne il consolidato fiscale, la relativa disciplina consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate.

Relativamente ai crediti d’imposta, l’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018 prevede che “ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’art. 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto (…)”. Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalle singole società per l’assolvimento di altri tributi.

Nella fattispecie esposta dall’istante si è in presenza del trasferimento del credito d’imposta al consolidato fiscale cui partecipa la stessa società istante in qualità di consolidata, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono. Da ultimo, si evidenzia che la soluzione appena prospettata risponde anche ad esigenze di carattere sistematico perché se si negasse alla società istante la possibilità di cedere il credito d’imposta in esame al consolidato verrebbe meno per la stessa la possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES.
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