La cessione dei crediti d’imposta per botteghe, negozi, canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, può avvenire dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ed individua nella data del 31 dicembre 2021 il termine perentorio entro il quale la cessione deve essere comunicata. Lo prevede il provvedimento n. 250739/2020 emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate l’1 luglio scorso. Inoltre, il provvedimento stabilisce che la quota dei crediti d’imposta ceduti e non utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso e neppure ulteriormente ceduta.
“E’ inspiegabile la chiusura alla cessione della quota non utilizzata, la quale, tuttavia, potrebbe essere imputata ad una infelice formulazione letterale della disposizione attuativa” ha commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone.
Come sempre propositiva l’associazione che, per tramite dei sui esperti collaboratori Riccardo Bizzarri e Jacopo Buriani, suggerisce di modificare l’art.122, co. 1, D.l. 34/2020 (Decreto Rilancio), nei termini che seguono: consentire la cessione del credito almeno fino al 31 dicembre 2022; semplificare l’utilizzo del credito individuando come termine ultimo di utilizzo il 31 dicembre 2022 indipendentemente dall’anno in cui è avvenuta la cessione; consentire il rimborso della quota di credito non utilizzata.
“Gli stessi termini e modalità di utilizzo del credito, incluso il diritto di rimborso della quota non utilizzata, dovrebbero essere garantiti anche in caso di utilizzo diretto da parte del contribuente che ha maturato il credito - ha ribadito Falcone – Inoltre, è necessario eliminare i limiti anche nella cessione degli altri crediti d’imposta, ad esempio per il superbonus 110%”.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata