La risoluzione n° 471/E/2008 ha chiarito, in tema di conferimento o cessione d’azienda, che è possibile traferire non solo in credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione, fino alla data in cui tale operazione produce effetti. Inoltre, il trasferimento dei crediti IVA, in tale contesto, risulta efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, senza che sia necessario osservare la procedura formale di cessione dei crediti IVA.
Operazioni straordinarie
In caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive – tra cui la fusione, scissione, conferimento, donazione d’azienda, successione ereditaria – per quanto riguarda l’IVA si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all’operazione.
Trattamento IVA
In particolare, l'articolo 16, comma 11, lettera a), della Legge n° 537/1993, stabilisce che
"gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento".
Conseguentemente, il credito IVA entra nella piena disponibilità della conferitaria e la conferente perde ogni legittimazione sul credito: pertanto quest’ultima non potrà chiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza, considerato che il recupero di detto credito spetta alla conferitaria, la quale potrà utilizzarlo in compensazione o chiederne il rimborso.
La non estinzione del dante causa
Quando non si verifica l’estinzione del dante causa, come nella situazione illustrata nell’
interpello n° 402/2019 dell’Agenzia delle Entrate, quanto appena detto è applicabile esclusivamente nel caso in cui, prima dell’operazione straordinaria, il dante causa abbia gestito l’attività esercitata dall'azienda o dal ramo d'azienda, successivamente trasferita, con contabilità separata.
La contabilità separata
Infatti, la gestione con contabilità separata del ramo d’azienda, permette di individuare distintamente i dati contabili relativi all’azienda trasferita, anche per poterli imputare contabilmente alla beneficiaria.
Tale soluzione era già stata proposta dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n° 600112 del 6 dicembre 1989, in anticipo rispetto all’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’articolo 16 della Legge n° 537/1993.
Pertanto, considerato che nel caso in esame il ramo d'azienda oggetto di futuro conferimento non risulta essere stato gestito con contabilità separata, l'eccedenza a credito IVA del periodo d'imposta 2018 e quelle trimestrali maturate nel corso del 2019 possono essere cedute solo se chieste preventivamente a rimborso, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4-ter, del DL n° 70 del 1988.