La detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore, è disciplinata dall’articolo 16 comma 1-septies del
DL n°63/2013. Nella risposta all’
interpello n°354/2019 dell’Agenzia delle entrate l’istante chiede se possa acquisire dalla madre incapiente, comproprietaria delle unità immobiliari ottenute per effetto del contratto di permuta, il credito d'imposta corrispondente alla detrazione a lei spettante.
La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia
Ai fini della detrazione, la citata disposizione come da ultimo modificata dall’articolo 8 del D.L. Crescita (
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), prevede che gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico siano ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 2003) e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
La detrazione è pari al 75 o all'85 per cento (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L'articolo 1552 del Codice civile definisce la “permuta” come
“il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”. Con la risoluzione n° 320/2007 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la disciplina della permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita; infatti in entrambi i negozi si realizza una cessione a fronte di un corrispettivo.
Vendita dell’unità immobiliare oggetto della ristrutturazione edilizia
In caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ammessi alla detrazione,
“la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Nella circolare n°25/2012 è stato precisato che l’espressione “vendita” va riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito, ad esempio la donazione, ed è stato, altresì, chiarito, che le medesime considerazioni valgono anche in caso di “permuta” poiché, in base all’articolo 1555 del Codice civile,
“le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
Ne consegue che il contribuente istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di permuta, della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.
Cessione del credito
L’art. 16, comma 1-septies prevede la facoltà per i soggetti beneficiari di "optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari". Riguardo ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nelle circolari n°11/2018 e n°17/2018, è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’Istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre in quanto il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non è ravvisabile nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario.
Il predetto credito potrà, invece, essere ceduto alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo.