Per recuperare l’IVA, nelle ipotesi di furto o truffa, sussiste la possibilità di emettere note di variazione ai sensi dell’articolo 26,
DPR n° 633/1972 ovviamente nel presupposto che, alla luce di elementi oggettivi, al momento dell’emissione delle fatture attive, il contribuente non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto o di una truffa. Questo è quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle entrate all’
interpello n° 331/2019 concernente una società (l’istante) che è stata vittima di truffa, operata da un dipendente di una srl a cui l’istante era legato da un rapporto di agenzia.
Il comma 2 dell’articolo 26 del DPR n° 633/1972, riconosce al cedente il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno in tutto o in parte
“in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché
“per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
Quando il passaggio dei beni avviene indipendentemente dalla volontà del cedente – come nell’ipotesi di truffa – mancano i presupposti per sottoporre la “cessione” all’IVA. In particolare, nella fattispecie in esame, pur mancando i requisiti per l’assoggettamento ad IVA dell’operazione, quest’ultima è stata fatturata dalla Società in regime di imponibilità e l’imposta è stata versata dall’istante senza esercitare la rivalsa. Quindi, per recuperare l’imposta andrà emessa una nota di variazione.
L’emissione della nota di variazione, però, consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta solo nei termini individuati dall’articolo 19 del DPR n° 633/1972, ossia
“al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Ma, nel caso in esame, risulta ormai superato il termine previsto dall’articolo 19. Tuttavia l’istante è legittimato a richiedere la restituzione dell’imposta versata entro il 5 settembre 2019, avvalendosi dell’articolo 30-ter del DPR n° 633/1972.
Per quanto riguarda l’IRES, l’utilizzo del fondo rischi accantonato determina la possibilità di operare una variazione in diminuzione nel periodo d’imposta in cui avviene, nei limiti della quota precedentemente accantonata. Sarà obbligo del contribuente predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all’Agenzia di riscontrare la puntuale riconduzione della menzionata variazione in diminuzione all’ammontare originario dei ricavi, divenuti insussistenti a seguito della truffa.
Invece, fermo restando che gli accantonamenti per rischi ed oneri, in quanto rappresentano poste di natura estimativa, non devono assumere rilevanza nella determinazione dell’IRAP, i corrispondenti costi risultano deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell’effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP. Conseguentemente l’insussistenza dei ricavi originari assume rilievo nel periodo d’imposta in cui avviene l’utilizzo del fondo.