La compravendita di azioni di una società italiana, che avviene tra una società cooperativa di diritto olandese e una società di diritto inglese (costituita a tale scopo), che rivesta carattere riorganizzativo, finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario, non è soggetta all’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 494, lettera d), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228).
È quanto emerge dalla
Risoluzione n. 38 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 29 marzo 2019, riguardante, appunto, le cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie.
Il quesito
Un notaio è stato incaricato di stipulare un atto di compravendita di azioni tra una società cooperativa di diritto olandese “Gamma” (cedente) e la società di diritto inglese “Delta” (cessionario) costituita a tale scopo. Tali società hanno medesima compagine societaria, in quanto, sono entrambe possedute, in misura paritaria, dai medesimi soggetti. L’oggetto di cessione sono le azioni della società italiana “Ita S.p.A.”.
L’istante evidenzia che, detta cessione, s’inserisce nell’ambito di un progetto di riorganizzazione finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario (sostituendo la società cedente con quella cessionaria), attraverso il quale, i soci, detengono la partecipazione nella società italiana.
Secondo il Notaio, la cessione della partecipazione da parte della società cedente a favore della società cessionaria di nuova costituzione (entrambe partecipate in misura paritaria dai medesimi soggetti), attua una riorganizzazione aziendale, a conclusione della quale, anche la governance della società acquirente, sarà identica a quella attualmente esistente nella società venditrice.
In virtù di quanto sopra esposto,
in qualità di soggetto obbligato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del MEF del 21 febbraio 2013, a porre in essere il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, il Notaio chiede di sapere quale sia il regime di imposizione applicabile, ai fini di tale imposta, alla descritta operazione di cessione di partecipazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco ricapitola, dapprima, la normativa di riferimento, partendo da quanto disposto dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT). Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata Legge, la FTT si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro. Inoltre, l’imposta, non si applica alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società, nonché ai trasferimenti di proprietà derivanti da operazioni di ristrutturazione.
Come si legge nel parere, la lettura coordinata delle richiamate disposizioni, permette di individuare una comune
ratio, ovvero evitare che, il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le operazioni (di fusione, scissione e conferimento), ma anche – più in generale – quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano la cosiddetta “
appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario.
In particolare,
è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento della partecipazione, la società ceduta, continui ad essere controllata, anche indirettamente, a norma dell’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice Civile,
dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate (a norma del medesimo articolo 2359 del Codice Civile)
dalla stessa società controllante.
Nella fattispecie in esame, è evidenziato che, la cessione, è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario (per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze societarie) che deterrà la partecipazione nella società italiana, lasciando inalterata sia la compagine societaria (composta dai soci Alfa e Beta LP), sia le percentuali di partecipazioni al capitale sociale (50 per cento ciascuno), sia le regole di
governance, che resteranno identiche a quelle della società venditrice.
Essendo, inoltre, sia la parte venditrice sia la parte acquirente composte dalla stessa compagine sociale, l’Agenzia ritiene che, anche a seguito della compravendita delle azioni in oggetto, il possesso delle partecipazioni cedute continui a fare riferimento agli stessi soci. Di conseguenza, per tale ragione, non si ravvisa – a giudizio del Fisco - un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli.
In virtù di tutto quanto esposto, le Entrate ritengono che, la c
essione di partecipazione in esame, rivesta carattere riorganizzativo e, pertanto, può ritenersi esclusa dall’applicazione dell’imposta, sulla base della medesima ratio che ispira le disposizioni contenute nell’articolo 15, primo comma, lettere g) e h), del decreto, ovvero
non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.