Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (sia la parte fissa che quella variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n.782/2021.
Nel dettaglio, ai sensi dell’
articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli similari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria.
Il successivo articolo 68 della medesima disposizione stabilisce le modalità di quantificazione della plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, anche di natura “qualificata”, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. In merito all’individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 ha evidenziato che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. In seguito, le
circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e
27 giugno 2014, n. 19/E, hanno ribadito quanto appena esposto.
Pertanto, l’affermazione di tale principio consente di distinguere il momento di “perfezionamento del trasferimento” del titolo a quello relativo “all’incasso del corrispettivo”. Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
In presenza di una clausola earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.
L’
articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Dunque, le persone fisiche , le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore rideterminato, secondo le modalità contenute nella predetta disposizione, in luogo del costo di valore o di acquisto di detti beni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, ai fini del calcolo di redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
In conclusione, per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.