Con il principio di diritto n. 9, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha indicato il modo corretto da seguire per l’applicazione dell’aliquota Iva nell’ambito della cessione e della somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
Precisa l’Agenzia che la suddetta distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
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