L’esercente attività di noleggio di autovetture con conducente con autorizzazione in diversi comuni, nella richiesta del CFP riconosciuto agli operatori con attività nei centri ad alta vocazione turistica estera, danneggiati dal calo della clientela causato dal Covid-19, deve riportare esclusivamente l’ammontare del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nel territorio interessato dall’agevolazione nei mesi di giugno 2020 e 2019. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.588/2020.
CFQ centri storici - L’articolo 59 del
DL Agosto n.104/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Ai fini dell’accesso al contributo è richiesto che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei predetti comuni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo importo del mese di giugno 2019:
- 15%, contribuenti con fatturato 2019 fino a 400.000 euro
- 10%, contribuenti con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro
- 5%, contribuenti con fatturato 2019 superiore a 1 milione di euro.
Noleggio con conducente- L'articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992 dispone che “
il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
Pertanto, ai fini del contributo in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso di cui al comma 1 dell'articolo 59, è necessario identificare l'attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
Per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell'attività svolta, senza allegarle all’istanza.