L’articolo 35, comma 15-quinquies del
DPR n.633/72, relativo alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la presentazione della prevista dichiarazione di cessazione, è stato nel corso del tempo modificato.
Nello specifico è stata introdotta la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali; ed è stata eliminata la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Con il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato ieri, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Chiusura delle partite IVA inattive - Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, l'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA - Le partite IVA inattive sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti ad identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione. Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.