Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e ss.mm.ii.) e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.
Ebbene, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, l’Agenzia delle Entrate ha istituito sette codici tributo (dal
PF30 al PF36), che dovranno essere esposti nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
In merito alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, l’Agenzia precisa che:
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il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).
Infine, qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
Si riporta, al seguente link, la
tabella completa dei codici tributo.