Il Dipartimento del turismo ha comunicato le nuove date valide per la presentazione della domanda per usufruire del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 2019 (relativo alle spese sostenute nell’anno 2018).
Va ricordato che i commi 17 e 18, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2018, veicolata nella Legge 205/2017, estendono il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali.
In particolare le norme estendono il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 4, della Legge n. 232 del 2016.
Le aziende che erogano cure termali accedono al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 10, del D.L. n. 83 del 2014 (nella misura del 65 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo) secondo le modalità previste dal D.M. 7 maggio 2015 adottato in attuazione del citato articolo 10, comma 4.
Si ricorda che l’articolo 10, del Decreto-Legge 83 del 2014 ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere (purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.
Con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 4-7, della Legge n. 232 del 2016) il predetto credito d'imposta:
- è stato esteso agli anni 2017 e 2018;
- è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili;
- è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito d'imposta così disciplinato è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, del citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 07 maggio 2015).
Da ultimo, l'articolo 12-bis del Decreto-Legge n. 50 del 2017 (modificando l’articolo 4, comma 7, del D.L. 83 del 2014) ha stabilito che il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando la necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento e ponendo la condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sul tema della cumulabilità, rispetto ai medesimi investimenti, del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (bonus alberghi - articolo 10, DL 83/2014) con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento – articolo 1, commi da 91 a 94, Legge 208/2015 e s.m.i.).
La questione è stata risolta con la Risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione che prevede il divieto di cumulo non sia suscettibile di un’interpretazione estensiva e che, pertanto, le agevolazioni in commento – “bonus alberghi” e “super ammortamento” – non possano ritenersi alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.
Presentazione dell’istanza
Secondo quanto pubblicato sul sito
http://www.turismo.beniculturali.it/operatori/tax-credit-riqualificazione/, l’istanza potrà essere compilata esclusivamente:
dalle ore 10:00 del 21 febbraio - alle ore 16:00 del 21 marzo 2019.
Le domande si potranno inviare esclusivamente:
dalle ore 10:00 del 3 aprile - alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.
Il Dipartimento del turismo ha precisato altresì che, a breve, sarà online sulla pagina Tax Credit Riqualificazione e sulla home page del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il nuovo Portale dei procedimenti, dove si potranno presentare l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute.