L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri due risoluzioni. Nello specifico la
n.23/2020 per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMI, ovvero l’imposta municipale immobiliare, istituita dal 2014 dall’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 3/2014 che sostituisce integralmente sul proprio territorio le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura di servizi indivisibili.
Dal 1° ottobre 2017, in base a quanto disposto dall’articolo 2-bis comma 1 del DL n.196/2016, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato, tra l’altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I codici istituiti sono i seguenti:
- “3980” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare su abitazione principale e relative pertinenze”;
- “3981” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali”;
- “3982” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per le aree fabbricabili”;
- “3983” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per gli altri fabbricati”;
- “3984” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
- “3985” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare - interessi”;
- “3986” denominato “IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare - sanzioni”.
Compilazione F24- In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Tali codici saranno operativi dal 18 maggio 2020.
La Risoluzione
n.24/2020 è stata invece emanata per sopprimere la causale contributo istituita con la risoluzione n. 85/E/2017:
ENB1” denominata “Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza ENBAS”.