Il ragioniere commercialista divenuto dottore commercialista ha il diritto di essere cancellato dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e di iscriversi alla Cassa previdenziale cui si riferisce il nuovo titolo posseduto.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione
(Sez. L. Sent. n. 30275/2018), che ha accolto il ricorso proposto da un professionista, volto all’accertamento del suo diritto a essere cancellato dalla C.N.P.R., poiché, dopo essersi iscritto all’Albo dei ragionieri, e quindi essere transitato nell’Albo unico, con il titolo di ragioniere commercialista, nel corso del 2008 aveva conseguito anche l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, rinunciando al titolo di ragioniere commercialista, e rimanendo iscritto all’Albo unico con il solo titolo di dottore commercialista.
La domanda è stata respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, mentre nel giudizio di legittimità la soluzione accolta dai Giudici di merito è apparsa incoerente rispetto al quadro sistematico desumibile dall'ordinamento in tema d’identificazione e iscrizione alla gestione assicurativa previdenziale. Il canone fondamentale della materia è, infatti, quello secondo cui l'identificazione della gestione previdenziale, fonte di molteplici diritti e doveri per ciascun lavoratore,
deve seguire la reale natura dell'attività svolta, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento.
«Pertanto» – affermano i Giudici della Sezione Lavoro del Palazzaccio -
«anche in un sistema previdenziale di categoria, l'iscrizione previdenziale (e la corrispondente tutela) deve seguire il titolo abilitativo e corrispondere all'attività libero professionale esercitata. Talché il ragioniere commercialista, benché iscritto all'albo unico istituito dal decreto legislativo n. 139/2005, una volta acquisito il titolo di dottore commercialista, ha diritto di iscriversi alla Cassa dei dottori commercialisti, tanto più se rinuncia al titolo di ragioniere; non potendosi, quindi giustificare il mantenimento dell'iscrizione previdenziale alla cassa dei ragionieri».
Gli Ermellini hanno altresì rilevato che il ricorrente, avendo rinunciato al titolo di ragioniere commercialista, e mancando quindi uno dei presupposti necessari per l'iscrizione all'Albo unificato nella sottosezione ragionieri commercialisti, doveva essere necessariamente cancellato dalla Sezione afferente quel titolo professionale, dato che secondo la normativa regolamentare (Statuto della Cassa ragionieri, Regolamento di Esecuzione, Regolamento della previdenza) per l'esercizio della professione di ragioniere commercialista è sempre necessario possedere il relativo titolo di studio, abilitativo e professionale.
E del resto – rilevano sempre gli Ermellini -
«la possibilità di un'opzione o di un passaggio da una cassa all'altra deriva pure dall'intesa intervenuta tra le due Casse (protocollo del 13.3.2014); all'interno della quale la regola di base è (e non poteva che essere) quella secondo cui i dottori commercialisti si debbano iscrivere alla Cassa dei dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti alla Cassa dei ragionieri commercialisti. Inoltre dalla stessa intesa si evince semmai la regola opposta a quella affermata nella sentenza impugnata: in quanto viene data ai ragionieri già iscritti alla cassa ragionieri, divenuti dottori commercialisti, la facoltà di mantenere eccezionalmente l'iscrizione precedente; ma non si nega, di certo, la possibilità di transitare presso la cassa che corrisponde al nuovo titolo professionale che giustifica l'iscrizione in atto all'albo e che corrisponde all'attività in concreto svolta (in ossequio al canone che funge da principio generale)».
I Giudici di legittimità, dunque, hanno accolto il ricorso e disposto, per l’effetto, il rinvio della causa al Giudice di secondo grado per nuovo giudizio, perché non si può negare al ricorrente, appartenente a una determinata categoria professionale, il diritto di iscriversi alla cassa previdenziale corrispondente all'ordine professionale cui afferisce il suo nuovo titolo abilitativo.