In ambito agevolazioni IMU, ed in particolare con riferimento all’abbattimento del 50% della base imponibile in caso di comodato tra genitori e figli, il fisco tende la mano al comodante qualora dovesse venire a mancare (per decesso) il comodatario, consentendo di continuare ad applicare l’abbattimento qualora il comodato continui con il coniuge superstite del comodatario ma solo in presenza di figli minori.
A prevederlo è il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), con il quale il Legislatore ha aggiunto un periodo all’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del Decreto-Legge n. 201/2011, che contiene la disciplina dell’IMU.
L’agevolazione – Prima del citato intervento normativo, il Legislatore, era intervenuto con il comma 10 della Legge di Stabilità 2016, con il quale, modificando il menzionato art. 13 aveva stabilito che a decorre dal 1° gennaio 2016, la base imponibile IMU è ridotta al 50%, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ossia tra genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica, comunque, anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione si applica anche ai fini della TASI, visto il rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della Legge n. 147 del 2013, ivi compresa la riduzione in commento.
In sintesi, considerando anche i chiarimenti dati con la Circolare n. 1/DF/2016, e senza considerare l’intervento contenuto nella Manovra 2019, ai fini dell’agevolazione è necessario che si verifichino (congiuntamente) le seguenti condizioni: a) il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente); il comodante deve possedere un solo immobile “abitativo” sul territorio nazionale (salvo che si tratti della sua abitazione principale non di lusso). Non preclude l’agevolazione il possesso di immobili diversi da quello abitativo (quindi terreni, aree fabbricabili, uffici, ecc.); il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7); il comodato (scritto o verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Ma il requisito più importante è che il comodato intervenga tra parenti in linea retta entro il primo grado (quindi il genitore che cede l’immobile in comodato al figlio/a oppure viceversa).
La novità - Fermo restando tutte le altre condizioni, con il comma 1092 della Manovra 2019, il Legislatore ha deciso di intervenire proprio su quest’ultimo requisito estendendo la possibilità, per il comodante, di continuare a fruire dell’agevolazione qualora dovesse venire a mancare il comodatario ed il comodato continui con il coniuge superstite in presenza di figli minori. In assenza di questa previsione normativa, infatti, laddove, ad esempio il genitore avesse concesso l’immobile in comodato alla figlia sposata con figli e successivamente quest’ultima fosse deceduta, il genitore avrebbe perso la possibilità di continuare a fruire dell’abbattimento poiché con il genero superstite non sussiste alcun rapporto di parentela entro il primo grado. Con la nuova disposizione, dunque, tale ostacolo può considerarsi superato, ma a condizione che nel nucleo familiare superstite ci siano figli di età inferiore ai 18 anni.