Entro il 9 marzo gli amministratori di condominio sono chiamati ad inviare all’ Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, i dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini, sulla base delle quote risultanti dalla tabella millesimale.
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, servendosi dei software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate. E’ possibile avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3) quali CAF, Commercialisti e Consulenti del lavoro.
Con un Provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 6 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di cui al Provvedimento del 27 gennaio scorso 2017, da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento, specifiche implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata (vedi cessione credito fiscale sismabonus ed ecobonus).
Tuttavia il software di compilazione è stato aggiornato solo in data 13 febbraio.
La comunicazione entro il 9 marzo – Il decreto M.E.F. del 1 dicembre 2016 ha introdotto l’obbligo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, per gli amministratori di condominio di trasmettere in via telematica all' Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (
termine prorogato al 9 marzo per i dati 2017 come da provvedimento Agenzia delle Entrate. del 27.02.2018), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sopra richiamate e sostenute nell'anno precedente dal condominio. Tale disposizione trova fondamento nel D.Lgs 175/2014 che all’art.3 comma 4 prevede che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.
Le sanzioni previste – La mancata o errata comunicazione dei dati esporrà il condominio, rappresentato dall’Amministratore, o direttamente quest’ultimo qualora non consideri eventuali comunicazioni a lui destinate nello svolgimento dello specifico adempimento, ad un impianto sanzionatorio piuttosto articolato. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014.
L’articolo da ultimo citato dispone che:
- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs 472/1997, con un massimo di euro 50.000;
- Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero
- In caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Ad ogni modo, se la comunicazione dei dati è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Conclusioni – Bisogna ricordare che per l’invio dei dati di spesa da effettuare entro il 9 di marzo
non vale più la previsione agevolativa secondo la quale non si da luogo all’applicazione delle sanzioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata; questo perché l’adempimento in capo agli amministratori è già in essere dallo scorso anno di conseguenza non sono più riconosciute le “esimenti” previste solo per il primo anno di invio (vedi comma 5-ter art.3 D.lgs. 175/2014).
Infine, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ disponibili sul proprio sito, è da precisare che non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati di spesa né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.