26 giugno 2018

Condomini alla cassa, entro il 2 luglio le ritenute sotto i 500 euro

Autore: Pasquale Pirone
Amministratori di condominio chiamati alla cassa entro il 2 luglio per il versamento delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2017 - maggio 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2018. Ciò, in applicazione di quanto disposto, a decorre dallo scorso anno, per via della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Entro la stessa data vanno alla cassa anche i sostituti c.d. “minimi”, ossia coloro che durante l'anno d’imposta passato hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuato ritenute inferiori ad euro 1.032,91.

I condomini – Per il versamento della ritenuta del 4% operata (dal condominio) sui corrispettivi pagati per prestazioni ricevute relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.), a partire dal 2017 è stabilito che, se quanto da versare come ritenuta sul compenso è superiore a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo); se, invece, le ritenute da versare sul compenso NON superano la soglia di 500 euro, il versamento “può” essere effettuato entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno. Poiché quest’anno il 30 giugno cade di sabato, si slitta al primo giorno lavorativo successivo e, quindi, al 2 luglio.

Nulla è cambiato, invece, riguardo le ritenute del 20%, per le quali continua a valere la sola regola che il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo (se il giorno 16 cade in un giorno NON lavorativo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E/2017 con cui furono forniti tutti i chiarimenti del caso. Un primo dubbio che potrebbe sorgere è se la scadenza del 2 luglio riguardi le ritenute operate nel periodo gennaio 2018 – giugno 2018, oppure il periodo dicembre 2017 – maggio 2018. Nella citata circolare, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che la novità trovava applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 2017 ma riguardava anche le ritenute operate sui corrispettivi pagati a dicembre 2016. Pertanto, considerato che le ritenute del mese di dicembre 2016 andavano versate entro il 16 del mese successivo (16 gennaio 2017), l’Agenzia, aveva ritenuto che la norma in commento riguardasse anche le ritenute relative al mese di dicembre 2016 e che, pertanto, l’obbligo del relativo versamento a gennaio 2017 sussisteva solo se le stesse superavano l’importo di 500 euro. Stesso principio dovrebbe ritenersi applicabile ora con riferimento al 2018, con la conseguenza che l’obbligo del versamento al 16 gennaio 2018 delle ritenute operate a dicembre 2017 sussisteva solo se queste superavano la predetta soglia.

Altro dubbio risolto riguarda l’obbligatorietà o meno del nuovo modus operandi. Anche qui le Entrate si sono espresse ritenendo che nulla vieta al condominio di eseguire il versamento delle ritenute in esame secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo) e ciò indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 500 euro.

In riferimento, infine, alla verifica del superamento della citata soglia, si è precisato che ciò deve avvenire con riguardo alle ritenute “mese per mese”, nel senso che se, ad esempio, a gennaio, febbraio e marzo 2018 non sono state operate ritenute e ad aprile sono state operate ritenute per euro 400 ed a maggio per euro 500, poiché la somma supera la soglia dei 500, il condominio doveva provvedere al versamento dei 900 euro entro il 16 giugno. Se, invece, si considera lo stesso esempio ma con ritenute di aprile e maggio rispettivamente di 200 euro e 100 euro, il versamento dei complessivi 300 euro può eseguirsi entro il 2 luglio non avendo la somma superato la soglia di 500 euro.

Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per il pagamento è 1019 (Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente) oppure 1020 (Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

I sostituti minimi – Vanno alla cassa il 2 luglio anche i sostituti d'imposta che durante il 2017 hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo (o provvigioni o indennità per cessazione del rapporto di agenzia) a non più di tre soggetti ed hanno effettuato ritenute inferiori ad euro 1.032,91. Questi versano entro la predetta data le ritenute operate lo scorso anno sugli anzidetti redditi.

Se le ritenute riguardano redditi di lavoro autonomo o indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il codice tributo è 1040. Se invece trattasi di provvigioni il codice da utilizzare è 1038.
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