21 maggio 2018

Condomini e detrazione per spese edilizie non pagate

Sì a detrazione se il contribuente paga la propria quota al condomino entro la presentazione della dichiarazione

Autore: Andrea Amantea
La detrazione Irpef legata ai lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da quest’ultimi effettivamente versati al condominio al momento della presentazione della dichiarazione anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico da parte dell’Amministratore. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà.

Il condòmino ha dunque tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per versare al condominio la quota di spesa dei lavori a lui attribuita.

La comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate - Gli Amministratori di condominio sono chiamati entro il 28 febbraio di ciascun anno a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Adempimento collegato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I dati inseriti in precompilata – Nella comunicazione dei dati di cui sopra gli amministratori sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto/condòmino. In tal senso, in riferimento al periodi di imposta 2017 doveva essere compilato, nella comunicazione, come da specifiche tecniche, un apposito campo relativo al “flag pagamento” attraverso il quale andava evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nelle specifiche tecniche si fa riferimento in primis alla quota «attribuita» in quanto, «ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete:
  • con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alla prossima dichiarazione dei redditi;
  • e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico (circolare Agenzia delle Entrate n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 4.8).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il pagamento da parte dei singoli condòmini è stato effettuato entro il 31 dicembre 2017 la quota di spesa a loro riconducibile trova collocazione diretta nella dichiarazione precompilata, in caso contrario, la spesa è indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, nel rispetto delle condizioni di detraibilità previste dalla normativa può modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.

La certificazione dell’Amministratore – L’Amministratore di condominio è tenuto a rilasciare ai singoli condòmini una certificazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione per i lavori condominiali e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (vedi Circolare 122/1999); dalla certificazione devono dunque risultare: le generalità ed il codice fiscale dell’amministratore; gli elementi identificativi del condominio; l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento; la quota parte millesimale imputabile al condòmino. L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli Uffici accertatori. Non è previsto alcun termine specifico per la consegna della certificazione ma la stessa comunque deve avvenire in maniera tempestiva per meglio permettere al contribuente di verificare i dati presenti nella precompilata o da inserire nel modello dichiarativo ordinario.

Si discute molto sulle eventuali modifiche apportabili alla certificazione rilasciata dal condominio; tuttavia in presenza di errori rilevanti quali ad esempio l’errata intestazione della stessa è possibile procedere alla sua rettifica fermo restando che la comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, circa i dati dei lavori effettuati, non è rettificabile anche laddove, dopo il 9 marzo, (come da proroga Agenzia delle Entrate del termine del 28 febbraio) siano intervenute particolari segnalazioni da parte dei singoli condomini.

Come riportato nella Circolare Agenzia delle Entrate 7/2018, attenzione va posta laddove la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri; questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.7). Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2)
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